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Comunicazioni

13/03/2018

Lavoro notturno - Lavori usuranti: Comunicazioni obbligatorie annuali

DEVO

Entro il 31 marzo 2018 (monitoraggio anno 2017) va effettuata la comunicazione annuale dei lavori usuranti al Ministero del Lavoro, attraverso il portale Cliclavoro, utilizzando l'apposito modello Lav-Us da trasmettere telematicamente.
Il mancato invio della comunicazione è sanzionato in via amministrativa con un importo che va da 500 a 1.500 euro.

Protocollo: 86745/2018

Uffici Interessati: Personale e risorse umane
Argomenti: RAPPORTO DI LAVORO, Istituti legali e contrattuali

FonteDecreto interministeriale 20 settembre 2011
NormativaDecreto legislativo 21 aprile 2011, n. 11

Scade il 31 marzo 2018 il termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria (1) delle attività usuranti, tra cui quelle relative al lavoro notturno a turni, svolte nel 2017.

Aziende interessate
Tutte le aziende che occupano dipendenti in attività che la legge riconosce come “usuranti” e per le quali è riconosciuto al lavoratore il diritto a chiedere un trattamento pensionistico anticipato (2).

La comunicazione annuale
Per assolvere all’obbligo di comunicazione è necessario:
•    accreditarsi al sistema (3) ;
•    una volta in possesso delle credenziali, accedere al sistema e compilare on line il modello “LAV_US” su Cliclavoro,  il portale pubblico per il lavoro.

Il modello “LAV_US”
Per la compilazione del modello le aziende:
•    dovranno selezionare la voce “Monitoraggio” dal menu a tendina Modelli, in alto a sinistra, e scegliere quello di interesse fra:
     -    inizio lavoro a catena;
     -    lavoro usurante D.M. 1999;
     -    lavoro usurante notturno;
     -    lavoro usurante a catena;
     -    lavoro usurante autisti.
•    avranno a disposizione l’archivio dei modelli già inviati.

Aiuto alla compilazione
La Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio e la Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena sono consultabili sul sito Cliclavoro nell’area download.
Il Ministero del lavoro ha inoltre messo a disposizione nell’area Aziende: le risposte più frequenti - FAQ – alle domande riguardanti i lavori usuranti e la compilazione del modello.

Il sistema sanzionatorio
Nel caso di:
•    processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.);
•    lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici);
l'omissione delle comunicazioni comporta (4) l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

La scadenza del 31 marzo
Il termine del 31 marzo, entro cui effettuare la comunicazione annuale, è riferito in particolare agli adempimenti previsti per il “lavoro notturno usurante”.

Può, invece, essere effettuato anche oltre tale termine, senza incorrere in sanzione, l’invio “con periodicità almeno annuale” della comunicazione obbligatoria delle altre attività definite usuranti.

Lavori notturni usuranti
Il decreto legislativo considera (5) oggetto della comunicazione obbligatoria:
1.    lavoratori a turni (6) che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero non inferiore a 64 giorni lavorativi annui.
2.    lavoratori, diversi da quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore  nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (7).
Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno specificare (8) al riguardo che:

  • il lavoro notturno è a turni se il datore di lavoro ha occupato in via esclusiva il lavoratore notturno per l'intero anno. In questi casi la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
  • lavoro notturno è quello svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno (9);
  • i datori di lavoro devono comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolte dai lavoratori qualora non siano in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro part-time verticale.
 

_______________________
Note

  1. Art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e art. 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011 come modificato dal decreto ministeriale 20 settembre 2017.
  2. L'elenco delle attività oggetto della comunicazione annuale in esame non ha subito modifiche, è stato invece aggiornato con decreto ministeriale 5 febbraio 2018, pubblicato su G.U. in data 26 febbraio 2018, l'elenco dei  lavori ritenuti usuranti e gravosi esclusi dall'applicazione dell'età pensionabile dovuto all'adeguamento della speranza di vita.
  3. Se non si è già provveduto alla registrazione, per accreditarsi al sistema bisognerà compilare il modulo on line e seguire le modalità indicate dal Ministero nell’apposita sezione del portale Cliclavoro.
  4. Art. 5 comma 3 del Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  5. Art. 1, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 67/2011.
  6. La definizione di lavoratore a turni è mutuata dall’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 e pertanto si tratta di quei lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. Quest’ultimo è definito a sua volta dal D.Lgs. n. 66/2003 come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.
  7. Secondo l’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in assenza di una disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno il lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).
  8. Ministero del lavoro nota prot.n. 9630 del 23 maggio 2012 .
  9. Con esclusione del lavoro svolto per periodi inferiori.