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Gli Incoterms® della ICC

In una compravendita di beni mobili è di fondamentale importanza stabilire chi, tra venditore e compratore, si farà carico degli oneri, delle responsabilità e dei rischi  del trasferimento della merce da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione. In pratica chi, tra venditore e compratore dovrà provvedere alla stipula del contratto di trasporto (sopportandone i costi), chi provvederà alla copertura assicurativa per cautelarsi dai rischi di perdita o di danno della merce in viaggio e chi, nel caso di compravendita in ambito extra UE, dovrà provvedere agli adempimenti doganali.
Denominati quasi sempre con delle sigle molto brevi, si sono diffusi in tutti i Paesi del mondo per esprimere chi deve sopportare i costi di trasporto, di assicurazione merce, di sdoganamento (ove dovuti) e quando avviene il passaggio di rischi e responsabilità dal venditore al compratore. Questo ha causato difformità di interpretazioni da parte degli operatori economici, al punto che lo stesso termine, a causa degli usi e consuetudini affermatesi in ogni singolo Paese, potevano assumere significati diversi e, di conseguenza, determinare una diversa ripartizione dei costi, dei diritti, degli obblighi e dei rischi, cosicché accadeva che, pur riconosciuti dai più, rappresentassero significati diversi generando problemi derivanti dalla mancanza di uniformità.

Scopo e oggetto degli Incoterms®

Per porre rimedio a quanto sopra illustrato la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) ha elaborato un insieme di regole conosciute con il termine "Incoterms®" (International Commercial Terms) con lo scopo di permettere una interpretazione certa e uniforme dei termini più in uso, adottati dalle parti di una compravendita di merce.
Ogni singolo Incoterms® determina:

  • il luogo fisico di consegna della merce che, a seconda dell'Incoterms® adottato, sarà in un luogo alla partenza o in un luogo a destinazione;
  • il momento della consegna della merce vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal vettore al compratore circa i danni e/o le perdite della merce in viaggio;
  • chi e per quale tragitto, tra venditore e compratore, debba provvedere a stipulare il contratto di trasporto e l’eventuale contratto di assicurazione della merce, sopportandone (in ambo i casi) tutti i costi;
  • chi tra venditore e compratore dovrà provvedere allo sdoganamento delle merci (in ambito extra UE) e di tutte le operazioni accessorie;
  • chi pagherà gli oneri doganali (in ambito extra UE) in uscita e in entrata.


Chi ha dimestichezza con operazioni di vendita internazionale sa bene che due aspetti importanti, oggetto di discussione tra il venditore ed il compratore dopo avere negoziato il prezzo, sono la definizione di come, quando e dove avverrà la consegna della merce oggetto dell'ordine di acquisto, di chi sopporterà i costi ed i rischi del trasporto e di come e quando sarà pagata la fornitura della merce.
Queste pagine si pongono l'obbiettivo di migliorare la conoscenza delle forme di pagamento in uso nel commercio internazionale, degli Incoterms® e delle implicazioni che gli stessi hanno tra loro e con i documenti necessari per incassare una vendita internazionale.
È importante sottolineare come i termini di consegna della merce rappresentino una condizione del contratto di compravendita di merci, producendo effetti sui contratti di trasporto o di spedizione, e che nel commercio internazionale le condizioni di consegna dovrebbero essere disciplinate ricorrendo agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale. L'Incoterms® adottato genera effetti molto importanti sul pagamento della fornitura, condizionando positivamente o negativamente la sicurezza del pagamento stesso.

Gli Incoterms® sono, quindi, un insieme di regole interpretative universalmente riconosciute e accettate riguardanti l'interpretazione dei termini di consegna della merce che possono essere adottate dalle parti di una compravendita internazionale per determinare la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.
                       

 

Consegna delle merci Incoterms®

Sebbene il concetto di consegna assuma significati diversi in base alla legge interna di ogni singolo paese, per gli Incoterms® 2020, consegna indica il momento in cui il rischio di perdita o di danneggiamento della merce passa dal venditore al compratore.
 

Il ricorso a tali regole è facoltativo e, ai fini della loro validità, devono essere espressamente e preventivamente accettate da entrambe le parti richiamandole nel contratto di compravendita, nella fattura proforma o nella conferma d'ordine, di cui ne divengono parte integrante. In assenza, in una situazione di controversia fanno testo le leggi, gli usi e le consuetudini vigenti nei singoli Paesi. Per evitare, quindi, interpretazioni diverse da quanto si voleva pattuire e ridurre il rischio di controversie, è bene precisare, oltre alla clausola concordata, che per la sua interpretazione si rimanda a quanto stabilito dalla ICC con l'ultima versione degli Incoterms®. Ad esempio, in caso di spedizione di merce a Tokyo, via mare con termine di consegna CFR, occorrerà specificare CFR port of Tokyo, as per Incoterms® 2020 ICC.