L’Agenzia delle Entrate (1) ha pubblicato un chiarimento nel quale precisa che, qualora una società o un ente sia coinvolto in operazioni straordinarie o subisca modifiche nella propria compagine sociale (ad esempio un aumento del numero dei soci o degli associati, fatta eccezione per il subentro di due o più eredi in caso di decesso), il concordato perde efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
Il legislatore ha confermato anche per gli esercizi 2025 e 2026 la possibilità, per le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e i principi contabili nazionali dell’OIC, di derogare in modo facoltativo ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.
Istruzioni ed adempimenti connessi alla predisposizione, trasmissione e consegna delle Certificazioni Uniche 2024 da parte dei sostituti d'imposta.
La Legge di Bilancio 2026 (1) ha introdotto, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento (2), fornisce le prime indicazioni operative.
Le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali e registri contabili, valida per l'anno 2026. L'obbligo riguarda anche le società in stato di liquidazione e quelle sottoposte a procedure concorsuali (esclusa la liquidazione giudiziale), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.