Con la risposta all’istanza di interpello n.198 del 19 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nella fase di prima applicazione i corrispettivi derivanti dalle operazioni riconducibili all’attività di commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo della trasmissione telematica, mentre continua a sussistere l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art.24 del D.P.R.n.633/1972 (registro dei corrispettivi) e quello dell’emissione della fattura, nel caso venga richiesta dal cliente.
Con effetto dall’1 luglio 2019 , gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo si riducono passando dal 3,01% al 2,68% in ragione annuale. La nuova misura è stata fissata con un provvedimento del 23 maggio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Recependo un'istanza dell’ANCE, il "Decreto Crescita" attualmente all'esame del Parlamento, ha esteso la detrazione per l’acquisto di case antisismiche, riconosciuta sino ad ora nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone a rischio sismico 2 e 3 (la maggior parte dei Comuni bolognesi, ferraresi e modenesi rientrano in zona sismica 3).
Dal prossimo 1° luglio 2019, entrarà in vigore il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica degli incassi giornalieri per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate. Con decreto del MEF sono stati individuati i primi casi di esonero a carattere temporaneo e, in questo contesto, sono inseriti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato come la marginalità consente di escludere dal nuovo adempimento i corrispettivi per il servizio di mensa e per il servzio di trasporto offerto ai dipendenti, quest'ultimo però solo fino al 31 dicembre 2019.
Premessa
Con il provvedimento prot. n.164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato i termini per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
In seguito alle richieste pervenute da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, che hanno sollecitato una proroga (visto la concomitanza con altri adempimenti previsti nello stesso periodo), l’Agenzia ha disposto lo slittamento del termine per l’adesione al servizio fissandolo nel periodo compreso fra l’1 luglio 2019 ed il 31 ottobre 2019. I file delle fatture elettroniche memorizzate dall’Agenzia delle Entrate fino al termine del periodo transitorio, nel caso di mancata adesione al servizio di consultazione saranno cancellati entro 60 giorni dal termine previsto per effettuare la stessa adesione (vale a dire entro il 31 dicembre 2019).