Errata corrige – Circolare Confindustria Emilia del 21 febbraio 2019, protocollo n.89152/2019.
A pag.2 della Circolare, nel punto “Momento dal quale può essere effettuata la compensazione orizzontale” e a pag.3 della stessa - Tabella 2, per un refuso di stampa, è stato trascritto erroneamente “a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure del modello IVA TR” invece che “a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure del modello IVA TR”.
Le società di capitali, comprese quelle consortili, entro il 18 marzo 2019 (termine così differito in quanto il 16 marzo cade di sabato), devono effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, valida per l'anno 2019. L'obbligo riguarda anche le società in stato di liquidazione e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Con l'avvento della fatture elettroniche sono state definite alcune nuove regole per il pagamento dell'imposta di bollo con riferimento ai documenti informatici. In allegato di fornisce una piccola guida all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e non elettroniche.
E' stato predisposto un fascicolo che riassume le imposte e le detrazioni da applicare nell'anno 2019; il fascicolo contiene inoltre un fac-simile da consegnare ai dipendenti, unitariamente alle avvertenze, con cui gli stessi possono richiedere al proprio sostituto d'imposta l'applicazione delle detrazioni spettanti.
L’art.3-quater, comma 4, del D.L.n.135 del 14 dicembre 2018 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazioni nella Legge n.12 dell’11 febbraio 2019, superando l’interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.62/E del 9 agosto 2018, ha stabilito che ai soli fini dell’iper ammortamento, il costo dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A alla Legge n.232 dell’11 dicembre 2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, allo stesso tempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. La disposizione normativa precisa, inoltre, che resta ferma la rilevanza di tale scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.