Istruzioni INPS per la di fruizione del nuovo congedo straordinario
L'INPS ha reso noto che il versamento della prima rata relativa alla seconda metà dei contributi sospesi in base al decreto agosto, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021 (ovvero il 1° febbraio coincidendo la scadenza indicata dall'Istituto con giornata festiva)
Prorogata fino al 30 giugno 2021 la copertura di tutte le prestazioni previste per i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale COVID-19
Le Aziende devono provvedere entro il:
- 16 febbraio 2021 al pagamento dei premi in un'unica soluzione o della prima rata, nonchè all'invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- 1 marzo 2021 all'invio della dichiarazione delle retribuzioni effettive per l'anno 2020
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999