Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il comunicato relativo alla determinazione delle festività ebraiche per l’anno 2020.
Dal 1° luglio 2019 viene innalzata all'1,80% l'aliquota a carico dell'azienda a favore di FONCER.
Monitoraggio dello sciopero di 8 ore, per l’intera giornata o turno di lavoro dei lavoratori dell'industria metalmeccanica
Le aziende dovranno valutare l’eventuale residuo ferie non godute e maturate nel 2017. Salvo diversa disposizione contrattuale, infatti, le ferie maturate nel corso di un anno andranno usufruite, dal lavoratore, nei 18 mesi successivi. In mancanza di tale utilizzo, il datore di lavoro deve versare la contribuzione dovuta su tale residuo, per poi procedere al recupero della stessa al momento del loro effettivo utilizzo. Il versamento sarà effettuato, con il modello F24 in scadenza nel mese di agosto 2019. Il tutto sarà esposto nel flusso UniEmens relativo alla mensilità di luglio mentre nel momento in cui il lavoratore usufruirà di tali ferie, si procederà a recuperare a credito il versamento già effettuato, esponendo i dati nel flusso UniEmens del mese interessato.
L’INPS ha fornito le istruzioni per la richiesta da parte dei lavoratori interessati dell’assegno di natalità riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 pari a 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui o a 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.