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05/06/2026

Algeria: nuove disposizioni sulla domiciliazione bancaria prima della spedizione delle merci.

DEVO

Prosegue in Algeria il rafforzamento delle misure di controllo sulle operazioni di importazione, avviato nel 2025 con l'introduzione del Programme Prévisionnel d'Importation (PPI) e ulteriormente consolidato nel corso del 2026 attraverso nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Algeria. Sebbene gli adempimenti riguardino principalmente gli importatori algerini, le nuove procedure possono avere effetti diretti sulle imprese italiane che esportano verso il Paese, incidendo sulle tempistiche di spedizione e sulla gestione dei pagamenti.

Protocollo: 111033/2026

Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa, Commerciale, Direzione e gestione strategica, Export e mercati esteri
Argomenti: ESTERO, Certificati di prodotto per l'esportazione, Dogane, Informazioni paese, Norme del commercio internazionale, Pagamenti internazionali assic. credito e garanzie

A chi interessaImprese italiane che esportano in Algeria

Nel luglio 2025 il Ministero algerino del Commercio Estero e della Promozione delle Esportazioni (MCEPE) ha introdotto il Programme Prévisionnel d'Importation (PPI), uno strumento finalizzato alla pianificazione e al monitoraggio delle importazioni effettuate dagli operatori economici algerini.

Il sistema prevede la presentazione, da parte degli importatori, di programmi previsionali semestrali relativi agli acquisti dall'estero di beni destinati alla produzione, al funzionamento aziendale e agli investimenti, estendendosi successivamente anche alle operazioni di rivendita nello stato originario (revente en l'état).

Con la Nota n. 01/DGC/2026 del 14 maggio 2026 (in allegato), la Banca d'Algeria ha introdotto un ulteriore requisito per le operazioni di importazione. Da tale data, ogni importazione di beni deve essere oggetto di domiciliazione bancaria prima della spedizione delle merci da parte del fornitore estero. Le banche autorizzate sono tenute a verificare che la data riportata sui documenti commerciali e di trasporto sia successiva alla data di domiciliazione bancaria. Gli istituti bancari dovranno effettuare tale verifica sulla base della documentazione presentata nell'ambito dell'operazione di importazione, con particolare riferimento a:

  • fatture commerciali;
  • polizze di carico (Bill of Lading);
  • lettere di trasporto aereo (Airway Bill);
  • documenti CMR;
  • certificati di spedizione e ogni altro documento attestante la data effettiva di spedizione della merce.

Le autorità algerine hanno motivato tali interventi con l'esigenza di rafforzare la tracciabilità delle operazioni di commercio estero, migliorare il monitoraggio degli impegni finanziari derivanti dalle importazioni, contrastare pratiche fraudolente e trasferimenti irregolari di capitali e potenziare i controlli prudenziali e statistici sulle importazioni.
La Banca d'Algeria ha precisato che le nuove disposizioni sulla domiciliazione preventiva non si applicano alle merci già spedite verso il territorio algerino prima dell'entrata in vigore della misura. In tali casi farà fede la data riportata sul documento di trasporto.
Le operazioni per le quali la merce sia stata spedita prima dell'apertura della domiciliazione bancaria non potranno essere regolarizzate, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa.

Inoltre, l’Ufficio ICE di Algeri informa, che secondo riscontri raccolti presso operatori locali, le autorità algerine continuano a invitare gli importatori a privilegiare le spedizioni con resa FOB, utilizzando preferibilmente armatori di bandiera algerina. Si ricorda che la Nota n. 643/DG/2019 dell’ABEF (Associazione delle Banche e degli Istituti Finanziari algerini) raccomanda l’utilizzo prioritario dell’Incoterm FOB, pur consentendo operazioni con resa CFR, a condizione che la fattura riporti separatamente il valore della merce e i costi di trasporto. Con successiva Nota del 4 gennaio 2026 (rif. 01/DG/2026), l’ABEF ha prorogato in via eccezionale fino al 30 giugno 2026 la possibilità per le banche di domiciliare fatture di importazione comprensive dei costi di trasporto nell’ambito di operazioni CFR, al fine di evitare criticità negli approvvigionamenti del mercato nazionale. Ad oggi non sono state rese note indicazioni ufficiali sul regime che sarà applicato dopo il 30 giugno 2026.

Permane pertanto un quadro di incertezza normativa che le imprese interessate sono invitate a monitorare con attenzione confrontandosi preventivamente con i propri partner locali per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di esportazione.