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FCA - Free Carrier ..... named place (Franco vettore ..... luogo convenuto)

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FCA
Free Carrier
Franco Vettore
Franco Transporteur
Franco Transportista
Frei Frachtfuehrer
Transportador Livre


La Regola FCA, come tutti i termini del gruppo "F", prevedono che il trasporto nel suo tratto principale sia a carico del compratore. Il venditore si limita a mettere le merci a disposizione del compratore (che incaricherà un vettore per ritirarle), nel luogo o nel punto convenuto, trasferendo al medesimo tutti i rischi deltrasporto. Può essere utilizzato per qualsiasi modalità di trasporto e, in particolare, trova applicazione nei casi di trasporto multimodale.

Obblighi del venditore

  • Consegnare la merce al vettore o spedizioniere nominato dal compratore nel luogo convenuto (presso i “locali del venditore” o “in un luogo diverso”) alla data o nel periodo concordato;
  • avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata al vettore o spedizioniere;
  • sdoganare la merce per l’esportazione, ove occorra, e fornire a sue spese eventuali licenze o autorizzazioni all’esportazione;
  • sopportare tutti i rischi di perdita o danni alla merce e tutte le spese relative alla merce, fino al momento della consegna della stessa nel luogo convenuto, o, nel caso lo stesso non gli sia stato comunicato dal compratore, in un luogo alla partenza da rendere noto allo stesso;
  • fornire al compratore, se richiesto, le informazioni necessarie per l’assicurazione della merce;

Obblighi del compratore

  • comunicare al venditore il nome del vettore o spedizioniere incaricato dal ritiro della merce e, quando necessario, specificare il modo di trasporto, la data o il periodo e il luogo convenuto per la presa in consegna;
  • stipulare il contratto ditrasporto;
  • prendere in consegna la merce e,da questo momento, sopportarne tutti i rischi di perdita e di danni sostenendole spese relative alla stessa;
  • sdoganare, ove occorra, la merceper l'importazione nel Paese di destinazione, sopportandone i rischi e gli oneri
  • dare istruzioni all'operatore di trasporto di far emettere (nel caso di trasporto containerizzato) la Bill of lading attestante che le merci sono state caricate a bordo della nave.

Punti di attenzione

Tener presente che il momento in cui i rischi e gli oneri relativi al trasporto della merce passano dal venditore al compratore, coincide con il luogo di consegna convenuto che può essere presso "i locali del venditore", con merce già caricata sul mezzo di trasporto con spese e rischi relativi al caricamento sopportati dal venditore, oppure"altrove", cioè in un "luogo diverso". In particolare la criticità della Regola FCA sono le seguenti:

  • Mancato controllo della merce in viaggio e mancata gestione delle fasi principali del trasporto che, nel caso di pagamenti posticipati, a mezzo incasso documentario o credito documentario, potrebbero compromettere il pagamento della fornitura;
  • nel caso di carichi completi di container (full container loaded) o di Tir o di vagoni la consegna avverrà nei "locali del venditore" che dovrà valutare l'adeguatezza del mezzo messogli a disposizione del vettore e, conseguentemente, dal compratore;
  • nel caso di carichi parziali la cui consegna avverrà (solitamente) altrove, il venditore dovrà scegliere il mezzo ed il tragitto per far arrivare la merce presso il vettore convenuto.