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L'assegno bancario

L'assegno bancario costituisce un ordine disposto da un soggetto nei confronti di una banca (trattario) indicata sullo stesso, di pagare a vista una somma determinata all'ordine di un beneficiario, nominativamente indicato, oppure, semplicemente all'ordine, contro addebito su di un conto corrente intrattenuto con la banca medesima.
La sua funzione è quella di legittimare il portatore dell'assegno a presentarsi ad una banca al fine di ottenere il pagamento dell'importo iscritto sulla faccia dell'assegno, indipendentemente dal tipo di operazione sottostante per la quale il medesimo è stato emesso.

Caratteristiche
A seconda della disciplina giuridica in materia vigente nei singoli Paesi, l'assegno bancario può essere considerato:

  • titolo di credito (Paesi di civil law )  oppure un negotiable instrument (Paesi di common law );
  • titolo esecutivo quando permette la possibilità di esercitare un'eventuale azione di regresso senza una preventiva sentenza del giudice; oppure privo dell'esecutività, che implica la necessità di ottenere una sentenza del giudice per esercitare un'azione di regresso;
  • autonomo, quando è caratterizzato dalla totale indipendenza/autonomia dal contratto sottostante da cui trae origine, almeno per i paesi che hanno sottoscritto (o si sono uniformati) alle convenzioni di Ginevra degli anni trenta in materia di cambiali ed assegni, oppure privo di autonomia;
  • astratto, in quanto ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l'ha originato;
  • formale, poiché contiene alcuni elementi essenziali (la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare, l'indicazione del luogo di pagamento, il luogo e la data di emissione, l'importo in cifre ed in lettere, ecc.) e vale per ciò che è riportato sullo stesso;
  • trasferibile, poiché può essere trasferito da un soggetto all'altro mediante «girata», che deve essere apposta sul retro dell'assegno o sull'allungamento (salvo il caso in cui sia emesso con la clausola non trasferibile);
  • all'ordine di un nominativo espressamente indicato o semplicemente "all'ordine";
  • al portatore, senza, cioè, che sull'assegno sia indicato il soggetto beneficiario dell'assegno stesso;
  • protestabile: l'istituto del protesto che, generalmente, è presente in tutti gli ordinamenti giuridici, può avere un valore, con relative conseguenze a carico del soggetto, termini e procedure, diverse da Paese a Paese.

Presentazione
L'assegno bancario può essere presentato alla banca con la richiesta di "negoziarlo" salvo buon fine (SBF), oppure di inviarlo al "dopo incasso". 
1. Con la negoziazione Salvo Buon Fine (SBF), l'assegno estero, ricevuto o ritirato dal beneficiario, viene consegnato ad una banca che, dopo aver controllato la regolarità formale dello stesso e averlo inviato ad una corrispondente estera (che le gestisce il servizio di "Cash Letter") insieme a tutti gli assegni negoziati in tale data, provvede ad accreditare (SBF) il conto corrente del presentatore dell'assegno per l'importo relativo, con una valuta di accredito di circa 20 giorni dalla data della negoziazione. La valuta di accredito sta a significare che, prima di tale data, non vi è la disponibilità in conto corrente di quella somma di denaro. Questo, però, non deve trarre in inganno il presentatore dell'assegno circa il fatto che, maturata la valuta, l'accredito sia da intendersi definitivo e liberatorio in quanto l'assegno estero potrebbe essere restituito alla banca che lo ha negoziato, come insoluto, costringendo la stessa a rivalersi sul presentatore dell'assegno medesimo.

2. Con il dopo incasso, invece, la banca che riceve l'assegno estero lo invia per corriere direttamente alla banca estera trattaria con le istruzioni di curare l'incasso del medesimo e, ad avvenuto incasso, ad eseguire l'accredito via Swift. L'accredito a favore del presentatore avverrà, pertanto, soltanto dopo che la banca trasmittente l'assegno, avrà ricevuto l'incasso dell'importo.


Punti di attenzione

  • Accettare pagamenti a mezzo assegni bancari solo se non si hanno altre possibilità e, comunque, non accettare mai assegni a pagamento di forniture in Paesi che non siano Paesi occidentali/industrializzati dove è assente il "rischio paese";
  • accettare assegni per importi che non siano rilevanti;
  • valutare attentamente l'affidabilità e la solvibilità della controparte e, se del caso, pensare ad una copertura assicurativa;
  • non dimenticare che l'accredito di un assegno "negoziato" Sbf non è definitivo, poiché la banca si riserva sempre e in qualsiasi momento, il diritto di rivalsa in caso di restituzione dell'assegno impagato;
  • ricordarsi del diverso regime giuridico rispetto a quello italiano;
  • tener presente che in molte nazioni l'assegno non è considerato titolo "esecutivo",  e che il "protesto", molte volte, assume un significato diverso da quanto attribuito dal nostro ordinamento giuridico o, ancora, per poterlo levare occorre una sentenza del tribunale del paese dove l'assegno è tratto;
  • non trascurare i tempi (la velocità), poiché di solito l'assegno arriva dall'estero ed è quindi sottoposto ai tempi di almeno due servizi postali;
  • non dimenticare mai la sicurezza, in quanto l'assegno può essere contraffatto e falsificato da parte di truffatori ben organizzati, in grado di usare tecniche avanzate per manomettere i formulari di assegni e per riprodurli;
  • considerare il diverso significato che può avere la "trasferibilità" dell'assegno che, in taluni paesi, assume il significato di una "cessione" del credito;
  • valutare la possibilità che l'assegno sia inviato "al dopo incasso", piuttosto che presentato per la negoziazione, Sbf, al fine di conoscere, in tempi brevi, l'esito del pagamento.