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La lettera di credito

La Lettera di credito (LC), anche denominata "credito documentario", consiste in un impegno inderogabile assunto dalla banca che lo emette (banca emittente) e da un'eventuale altra banca (banca confermante), su ordine dell'acquirente (ordinante), ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore (beneficiario), contro presentazione, entro una scadenza (data di validità), dei documenti richiesti, conformi ai termini, alle condizioni indicate nel credito stesso e alle Norme internazionali elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi che disciplinano tale operazione.
Il regolamento tramite credito documentario costituisce, in assoluto, la forma di pagamento che tutela maggiormente entrambe le parti (venditore e compratore).
Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito, conformemente alle prescrizioni contenute nel testo di emissione, nelle eventuali modifiche e nel rispetto dei termini, condizioni e modalità di utilizzo prescritte nel medesimo, è sicuro di ricevere quanto dovuto. L'impegno ad onorare il credito (pagare a vista, impegnarsi a pagare ad una certa data di scadenza, accettare tratte e impegnarsi a pagarle alla scadenza), o a negoziare il credito, infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo, e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte dell'ordinante. L'acquirente ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti.

Caratteristiche

  • Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi;
  • astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l'ha originato, cioè dal contratto sottostante, basandosi esclusivamente su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono l'oggetto dell'operazione commerciale;
  • formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle Norme internazionali in materia, e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti;
  • forma della Lettera di credito: impegno irrevocabile della banca emittente e/o della banca confermante, ad eseguire la prestazione prevista nella stessa a condizione, però, che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o alla banca emittente nel rispetto di tutti i termini e condizioni della LC;
  • assoggettamento alle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) è contenuta nella pubblicazione n. 600, conosciuta con la sigla NUU (in inglese UCP, Uniform Custom Practice);
  • senza conferma (without confirmation), nel caso in cui l'obbligo alla prestazione a favore del beneficiario viene assunto soltanto dalla banca emittente il credito;
  • con conferma (with confirmation), o con possibilità di aggiungere la conferma, se così lo richiede il beneficiario (May Add), quando la banca emittente, su disposizione dell'ordinante, autorizza un'altra banca ad aggiungere il proprio impegno autonomo ad onorare o a negoziare il credito a favore del beneficiario. La conferma del credito permette al venditore/beneficiario di spostare sulla banca confermante il rischio insolvenza del paese, della banca emittente ed il rischio dell'esame documenti;
  • silent confirmation nel caso in cui la banca designata (nominated bank), in una Lettera di credito emessa "senza conferma", si assume ugualmente l'impegno nei confronti del beneficiario, alla prestazione in presenza di documenti conformi, coprendo, così, il rischio insolvenza del paese, della banca emittente e dell'esame dei documenti;
  • Star del credere, quando in una Lettera di credito, emessa "senza conferma", la banca designata si impegna a coprire il rischio del Paese in cui risiede la banca emittente e quello della banca emittente e non quello dei documenti;
  • trasferibile quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che la Lettera di credito, aperta a suo favore, possa essere trasferita ad uno o a più beneficiari, per l'intero importo o parzialmente;
  • non operativo, nel caso in cui l'efficacia della Lettera di credito, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell'impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di un advance o di un performance bond a favore dell'ordinante;
  • modalità con cui la Lettera di credito può essere utilizzabile: per pagamento (by payment ), a vista o differito; per accettazione (by acceptance ) di tratte (drafts ) scadenti a vista o ad una certa data; per negoziazione o per pagamento misto.



Parti

L'ordinante (applicant) è l'acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni/mandato alla propria banca circa l'emissione del credito documentario;
la banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico/mandato dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione;
la banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene, solitamente, appoggiata l'apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell'emissione del credito, allegando copia dello stesso;
la banca designata (nominated bank) è la banca espressamente nominata dalla banca emittente, su cui il credito documentario risulta essere reso utilizzabile, cioè, la banca a cui dovranno essere necessariamente presentati i documenti ad utilizzo del credito entro la scadenza prevista. Nei crediti di libera negoziazione, qualsiasi banca è banca designata;
la banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta esplicita della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione;
il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito;
la banca rimborsante (reimbursing bank) è la banca che provvederà, su autorizzazione della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione;
la banca trasferente (transferring bank) è la banca emittente, o la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso, a favore di uno o più secondi beneficiari.

     
FASI DEL CREDITO DOCUMENTARIO

Accordo tra le parti
Risulta essenziale concordare con la controparte quanto di seguito indicato:
a) gli elementi essenziali oggetto della lettera di credito;
b) entro quando la lettera di credito dovrà essere notificata al beneficiario, oppure vincolando la consegna della merce a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di credito.

Incarico del compratore alla banca
Il compratore, in conformità agli accordi presi con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l'emissione della Lettera di credito a favore del beneficiario. Soltanto se il compratore/ordinante sarà in grado di offrire adeguate garanzie per la costituzione dei "fondi", la banca sarà disposta ad emetterla.

Emissione
L'emissione della Lettera di credito corrisponde al momento in cui una banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore.

Notifica (Avviso)
La notifica di una Lettera di credito corrisponde al momento in cui la banca, che riceve il testo di emissione, informa il beneficiario dell'avvenuta emissione della Lettera di credito a suo favore, inviandogli una copia della stessa. 

Conferma
Come già visto, la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca, diversa dalla banca emittente, s'impegna direttamente nei confronti del beneficiario, ed autonomamente rispetto all'impegno assunto dalla banca emittente, ad eseguire la prestazione (il pagamento, l'accettazione o la negoziazione), sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito. È, senz'altro, la soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi "difficili" e la banca emittente risiede in uno di questi paesi "a rischio".

Le condizioni che devono verificarsi per avere la conferma sono quattro:
                                                         

  • che la stessa sia espressamente richiesta dalla banca emittente, con frasi del tipo "confirm" o semplicemente "with" oppure "may add";
  • che il Paese in cui risiede la banca emittente risulti assicurabile, se cioè ci sono linee di credito aperte su quel Paese;
  • che la banca emittente, che richiede la conferma, risulti essere "gradita", cioè affidabile;
  • che la banca designata, pur in presenza di una lettera di credito emessa "senza conferma", decida di assumersi ugualmente il rischio paese, il rischio banca ed il rischio tecnico dell'esame dei documenti con quella che viene chiamata "Silent confirmation ", oppure si limiti ad assumersi il solo rischio insolvenza del Paese e della banca emittente con quello che viene denominato "Star del credere" che, però, non può essere assimilato in alcun modo alla "Silent confirmation" in quanto non produce gli stessi effetti.

                                                                                    
Modifica
Modificare una Lettera di credito vuol dire cambiare uno o più termini della stessa a causa, ad esempio, dell'impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare una o più condizioni fissate nel credito originario.Perché la modifica produca gli effetti voluti, occorre che ci sia l'accordo di tutte le parti che intervengono nell'operazione (beneficiario - ordinante - banca emittente - banca designata e/o confermante - banca avvisante - eventuali altre parti che dovessero intervenire nell'operazione) e che venga notificata per iscritto direttamente al beneficiario.

Utilizzo
Utilizzare una Lettera di credito vuol dire presentare i documenti richiesti entro la data di scadenza (validità) e nel luogo (presso una banca) indicato nella Lettera di credito, al fine di ottenere la prestazione prevista e, cioè, il pagamento o l'accettazione o la negoziazione, conformemente ai termini previsti nella Lettera di credito.


Esame dei documenti
La fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno, per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l'accettazione o il rifiuto degli stessi e, di conseguenza, l'effettuazione della prestazione promessa. Pertanto, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, occorrerà seguire alcune regole per l'ottenimento, la redazione dei documenti al fine di una loro presentazione conforme, priva di quelle che, nella pratica, sono chiamate "riserve", che fanno venire meno l'impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.

Punti di attenzione 

  • Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma della Lettera di credito e a quali condizioni.
  • Concordare, possibilmente, un termine di consegna della merce (Incoterms®) del gruppo "C" (CPT, CIP, CFR, CIP) per gestire, così, il trasporto e la produzione del relativo documento che dovrà essere presentato in banca per l'utilizzo.
  • Verificare con l'operatore di trasporto la modalità di trasporto per conoscere, sempre in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documento relativo, ecc.).
  • Fornire al compratore/ordinante tutte le istruzioni che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come deve essere emesso la Lettera di credito ed entro quando dovrà essere notificata.
  • Farsi inviare dal compratore, la bozza di emissione della Lettera di credito per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste.
  • Evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda dall'ordinante (ad esempio un documento di accettazione della merce emesso o sottoscritto dall'acquirente) e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti.
  • Esaminare il testo della Lettera di credito non appena si riceve la notifica da parte della banca.
  • Richiedere le eventuali modifiche nel caso in cui non si sia in grado di ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dalla Lettera di credito.
  • Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione.
  • Preparare i documenti previsti dalla Lettera di credito secondo quanto indicato nel testo stesso nel rispetto delle norme internazionali (le NUU 600 della ICC).
  • Controllare che tutti i documenti - quelli predisposti direttamente e quelli predisposti da altri (documenti di trasporto, di assicurazione e altri certificati) - siano conformi a quanto indicato nel credito e che i dati contenuti in essi non contrastino tra di loro.
  • Presentare i documenti alla banca (emittente o confermante o designata) entro i termini di validità della Lettera di credito.
  • Considerare che la banca emittente, designata e/o confermante controllerà i documenti a loro presentati secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull'apparente conformità formale degli stessi, e sulle NUU, pubbl. n. 600
  • Non dimenticare che l'impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o dall'eventuale banca confermante decade quando il beneficiario non adempia anche ad una sola delle condizioni prescritte dal credito.
  • Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito "salvo buon fine" (Sbf) e "sotto riserva" o una Lettera di credito emessa "senza conferma".