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Cambiale pagherò, cambiale tratta e forfaiting

La Cambiale pagherò (promissory note ) rappresenta la promessa, apposta in forma scritta, con cui un compratore/debitore si impegna, nei confronti di un venditore/beneficiario, ad effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro alla scadenza concordata contrattualmente.
La Cambiale tratta (bill of exchange ), invece, rappresenta un'ordine scritto spiccato sul compratore, con cui il venditore chiede che, ad una certa data venga pagata una certa somma di denaro a favore di un beneficiario. In tale caso, affinché la bill of exchange assuma "valore", si richiede al compratore di accettarla apponendo la firma i accettazione sulla medesima.
Entrambi i titoli (come le lettere di credito) possono essere smobilizzati.

Caratteristiche

  • Permettono al compratore di acquistare il bene attraverso un "finanziamento" offerto al medesimo con la tecnica del Forfaiting che consiste in un'operazione di sconto pro-soluto con la quale un Istituto finanziatore (il forfaiter), una banca italiana o una banca estera, acquista un credito con scadenza dilazionata incorporato in titoli di credito, generalmente di natura cambiaria, quali le promissory note o le bill of exchange, ma anche di natura non cambiaria, quali il credito documentario o la Lettera di credito Stand by, corrispondendo all'esportatore l'importo degli stessi al netto del tasso di sconto. Così facendo, l'esportatore può smobilizzare il proprio credito, derivante dall'esportazione di beni e/o di servizi, vantato nei confronti di un debitore al quale è stata concessa una dilazione nel pagamento. Lo smobilizzo del credito, può avvenire in via "pro soluto" o in via "pro solvendo".
  • In via "pro soluto" o senza ricorso (without recourse), nel qual caso lo sconto consiste nell'acquisto, da parte di banche o finanziarie, di tali titoli di credito senza alcuna possibilità di rivalsa dei confronti del cedente nel caso di mancato pagamento degli stessi. 
  • In via "pro solvendo" o con ricorso (with recourse), nel caso di acquisto da parte di banche o finanziarie dei crediti incorporati nei sopra richiamati titoli di credito, con possibilità, invece, di ricorso del subentrante (il forfaiter) nei confronti del cedente. L'istituto finanziario, quindi, subentra nel credito, ma non si assume il rischio di mancato pagamento, che rimane a carico dell'esportatore. Il costo è inferiore rispetto al "pro soluto", ma con un rischio maggiore.
  • Gli effetti cambiari e/o le Lettere di credito presentate allo sconto "pro soluto" devono essere di importo significativo, altrimenti l'istituto scontante (il forfaiter) difficilmente li accetta. 
  • I titoli di credito devono essere espressi in valute cosiddette forti, come ad esempio il dollaro statunitense, l'euro, il franco svizzero, la lira sterlina o lo yen giapponese, a causa della maggior liquidità ed efficienza di queste divise sui mercati internazionali e dei minori costi di provvista fondi.
  • Le garanzie che assistono il credito, a seconda dello strumento usato, possono essere l'avallo o la lettera di garanzia sugli effetti cambiari rilasciati da parte di primarie banche del Paese importatore o di altro Paese. In alternativa all'avallo o alla Lettera di garanzia è possibile per l'esportatore valutare il ricorso alla garanzia assicurativa SACE cedendo i benefici della Polizza "Credito Fornitore" a favore di una banca, con quella che viene chiamata "Voltura" di Polizza.
  • Calcolo chiaro e netto dei costi che si sosteranno con conoscenza esatta di quanto sarà dovuto al venditore. Non ci saranno, quindi, sorprese né costi aggiuntivi, incrementando la capacità di indebitamento dell'impresa.


Part
i

  • Il forfaiter che è l'intermediario finanziario, in genere istituti bancari o società finanziarie, che accetta i titoli allo sconto "pro soluto" riconoscendo all'esportatore/cedente il netto ricavo dell'importo. Praticamente, l'istituto scontante compera i titoli e li presenta al debitore principale per il pagamento alla scadenza. L'istituto scontante può a sua volta cedere i predetti titoli ad altro istituto dando, così, vita ad un mercato secondario dei medesimi;
  • il cedente che è l'esportatore che girerà i titoli di credito emessi all'ordine proprio, a favore del forfaiter ricevendone in cambio il netto ricavo dell'importo;
  • il ceduto che è l'importatore/acquirente che, in questo modo, può ottenere una dilazione di pagamento del proprio debito nei confronti del cedente/esportatore, firmando per traenza le promissory notes oppure accettando le bills of exchange oppure disponendo l'emissione di una lettera di credito o di una Stand by Letter of credit;
  • il garante che di solito è la banca estera che interviene a fianco del ceduto/importatore garantendo l'obbligazione assunta dal proprio cliente con la firma dei titoli cambiari oppure con l'emissione della Lettera di credito o e della Stand by Letter of credit.


Punti di attenzione

  • Conoscere preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel paese dell'importatore, al fine di accertare se viene considerato titolo di credito caratterizzato dall'autonomia e dall'astrattezza o semplice strumento di negoziazione. Questo per favorire lo smobilizzo con lo sconto "pro soluto";
  • utilizzare sempre i Moduli di cambiali (promissory note o bill of exchange ) in lingua inglese o francese, ottenibili direttamente dagli uffici estero delle banche, ricordandosi che sono, comunque, soggetti alla imposta di bollo prevista in Italia.
  • valutare preventivamente gli oneri finanziari (tasso di sconto, commissioni, ecc.) prima di definire il prezzo di vendita, tenendo conto che, in molti Paesi, per finanziare l'acquisto di impianti, macchine, grandi opere, i costi che il compratore dovrebbe sostenere sono almeno di tre volte superiori agli oneri finanziari che il Forfaiter o la banca si tratteranno per effettuare l'operazione di sconto pro soluto.