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Le garanzie bancarie internazionali

Le garanzie bancarie o garanzie contrattuali, comunemente chiamate anche con il termine di "fideiussione" rappresentano un impegno, assunto da una banca, ad eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.
Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce, a seconda dei casi, si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte. Il nostro codice civile all'art. 1936 definisce chi presta una garanzia, cioè, il fideiussore, come "... colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui".

Caratteristiche
In campo internazionale, la fideiussione, così come regolata dal nostro legislatore e da quello di altri paesi occidentali, si è rilevata uno strumento poco adatto, che ha portato allo sviluppo di garanzie cosiddette "autonome" ed "astratte", cioè indipendenti dal contratto sottostante da cui traggono origine ed incondizionate, svincolate dall'obbligazione principale instaurata tra le parti.  Le garanzie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè: autonome oppure fideiussorie.

  • Garanzie fideiussorie che rappresentano impegni "accessori" assunti dalle banche che dipendono dal contratto da cui traggono origine, seguendone le sorti in quanto non hanno vita propria. Sono, pertanto, caratterizzate dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, dal legame con i rapporti sottostanti instaurati dalle parti, cioè tra il beneficiario della garanzia e l'ordinante. Hanno tutte una data di validità conseguente alla scadenza dell'obbligazione principale e rappresentano un impegno monetario del garante (il fideiussore) esteso anche ad oneri accessori e spese dell'obbligazione principale.
  • Garanzie autonome sono impegni indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine. La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria "autonoma" e quella "fideiussoria" consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda il beneficiario deve dimostrare la propria legittimità ad escutere la garanzia emessa a suo favore. Il che vuol dire che, in caso di contestazioni dell'ordinante che solleva obiezioni alla richiesta di escussione, la banca non potrà eseguire il pagamento.
  • La fattispecie autonoma delle garanzie ha trovato una sua regolamentazione internazionale con le Norme Uniformi sulle Garanzie a Richiesta, conosciute con l'acronimo inglese URDG-Uniform Rules for Demand Guarantees, contenute nella pubblicazione n. 758 elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi.  In campo internazionale, infatti, sono più utilizzate le garanzie autonome. 


Parti


  • Il debitore (ordinante/mandante) che dà mandato di emettere la garanzia a favore di un beneficiario;
  • il controgarante è la banca che riceve le istruzioni dall'ordinante girandole ad una banca garante nel paese del beneficiario, a cui chiede di emettere la garanzia impegnandosi ad indennizzarla in caso di escussione (richiesta di pagamento);
  • il garante, cioè, la banca che emette la garanzia a favore del beneficiario direttamente per conto del debitore/ordinante o indirettamente per il tramite del compratore;
  • il creditore (beneficiario) in cui favore la banca garante emetterà la garanzia assumendosi l'impegno oggetto della garanzia stessa.

Tipologie di garanzie bancarie

Garanzia di pagamento (payment guarantee )
Con la garanzia di pagamento la banca dell'acquirente si impegna in prima persona, per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento al venditore/beneficiario a semplice richiesta dello stesso e per il tramite della banca presso cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui l'acquirente non adempia al pagamento della fornitura nei tempi stabiliti.

Garanzia di restituzione del pagamento anticipato (advance payment bond )
La garanzia di restituzione dell'acconto viene rilasciata dalla banca del venditore, su sua richiesta, a favore di un compratore che paga un acconto  assicurandogli così la restituzione dell'importo anticipato se la fornitura non venisse eseguita.

Garanzia dell'offerta (Bid bond )
La garanzia dell'offerta viene richiesta in relazione ad una gara d'appalto contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per l'esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. Rappresenta, di fatto, la garanzia sulla serietà dell'offerta, garantendo il committente sulla buona fede e sulla solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto.

Garanzia di esecuzione della fornitura (performance bond )
Con il performance bond la banca emittente si impegna a pagare al committente/beneficiario l'importo garantito, qualora il fornitore non dovesse adempiere i propri impegni contrattuali, oppure il buon funzionamento e/o la buona esecuzione della fornitura. In caso contrario il committente potrà rivalersi chiedendo la restituzione dell'importo del performance bond che viene emesso per una percentuale del valore della fornitura.

Lettera di credito Stand by
La Lettera di credito "Stand by " è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma, un impegno di pagamento che la banca rilascia al beneficiario promettendogli di eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), nel caso di inadempimento dell'ordinante. La sua funzione è quella di rappresentare un utile strumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.


Punti di attenzione

  • Tener presente che la garanzia bancaria sarà emessa soltanto nel caso in cui il richiedente risulti affidabile e solvibile e quindi in grado di offrire le opportune e necessarie garanzie alla banca che dovrà precostruire i fondi necessari per il pagamento nel caso di richiesta di escussione dell'importo della garanzia.
  • Occorre valutare sempre che la banca emittente la garanzia bancaria sia una banca di elevato standing internazionale, residente in un paese non ritenuto a rischio.
  • Considerare che le garanzie bancarie sono soggette alle leggi nazionali del paese in cui risiede la banca emittente.
  • Considerare che la garanzia bancaria, affinché sia autonoma e astratta deve necessariamente prevederlo nel testo di emissione. Non basta la semplice affermazione di pagamento a prima domanda scritta.
  • Ricordarsi che l'importo della garanzia autonoma potrà essere escusso a semplice richiesta scritta del beneficiario.
  • Tener sempre ben presente che, in taluni paesi di diritto islamico, l'estinzione della garanzia (anche se i termini di validità sono scaduti) non potrà effettuarsi in mancanza di autorizzazione o lettera di manleva consegnata dal beneficiario della stessa alla banca emittente.
  • Considerare l'impegno ad accettare che l'eventuale pagamento non potrà essere impedito o ritardato a causa di qualsiasi eccezione fatta nei confronti della banca dall'ordinante e/o da terzi, anche in forma giudiziale.