Le garanzie bancarie o garanzie contrattuali, comunemente chiamate anche con il termine di "fideiussione" rappresentano un impegno, assunto da una banca, ad eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.
Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce, a seconda dei casi, si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte. Il nostro codice civile all'art. 1936 definisce chi presta una garanzia, cioè, il fideiussore, come "... colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui".
Caratteristiche
In campo internazionale, la fideiussione, così come regolata dal nostro legislatore e da quello di altri paesi occidentali, si è rilevata uno strumento poco adatto, che ha portato allo sviluppo di garanzie cosiddette "autonome" ed "astratte", cioè indipendenti dal contratto sottostante da cui traggono origine ed incondizionate, svincolate dall'obbligazione principale instaurata tra le parti. Le garanzie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè: autonome oppure fideiussorie.
Parti
Garanzia di pagamento (payment guarantee )
Con la garanzia di pagamento la banca dell'acquirente si impegna in prima persona, per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento al venditore/beneficiario a semplice richiesta dello stesso e per il tramite della banca presso cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui l'acquirente non adempia al pagamento della fornitura nei tempi stabiliti.
Garanzia di restituzione del pagamento anticipato (advance payment bond )
La garanzia di restituzione dell'acconto viene rilasciata dalla banca del venditore, su sua richiesta, a favore di un compratore che paga un acconto assicurandogli così la restituzione dell'importo anticipato se la fornitura non venisse eseguita.
Garanzia dell'offerta (Bid bond )
La garanzia dell'offerta viene richiesta in relazione ad una gara d'appalto contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per l'esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. Rappresenta, di fatto, la garanzia sulla serietà dell'offerta, garantendo il committente sulla buona fede e sulla solvibilità delle imprese partecipanti alla gara d'appalto.
Garanzia di esecuzione della fornitura (performance bond )
Con il performance bond la banca emittente si impegna a pagare al committente/beneficiario l'importo garantito, qualora il fornitore non dovesse adempiere i propri impegni contrattuali, oppure il buon funzionamento e/o la buona esecuzione della fornitura. In caso contrario il committente potrà rivalersi chiedendo la restituzione dell'importo del performance bond che viene emesso per una percentuale del valore della fornitura.
Lettera di credito Stand by
La Lettera di credito "Stand by " è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma, un impegno di pagamento che la banca rilascia al beneficiario promettendogli di eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), nel caso di inadempimento dell'ordinante. La sua funzione è quella di rappresentare un utile strumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti inadempiente.
Punti di attenzione