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Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Si articola in tre tipologie:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2) apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere);
3) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: la Formazione

Questa tipologia di contratto prevede:
- l’obbligo di garantire la presenza di un tutore o referente aziendale in possesso di un'adeguata professionalità come figura di riferimento per l’apprendista;
- la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali per gli apprendisti anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali;
- la possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché dei percorsi di istruzione degli adulti;
- la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali nel libretto formativo del cittadino;
- l’obbligo per l’apprendista di partecipare per l’intera durata alle iniziative di formazione;
- la formazione è realizzata sotto la responsabilità della azienda;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono demandati agli accordi interconfederali e CCNL, tenendo conto dell'età dell'apprendista e del tipo di qualifica contrattuale da conseguire;
- per le attestazioni e la certificazione il datore di lavoro registra sul Libretto formativo la formazione svolta e la qualifica contrattuale acquisita.
In attesa della sua piena operatività si può utilizzare il format contenuto nell’accordo interconfederale.

L’ Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012 e i successivi accordi di categoria
hanno definito la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

Normativa
Livelli in uscita
Ore
Accordo interconfederale 18 aprile 2012
 
80
CCNL Metalmeccanico
 
80
CCNL Legno
 
80
CCNL Gomma plastica
 
80
CCNL  Calzature
 
80
CCNL Chimici
 
80
CCNL Alimentari
 
80
CCNL Commercio
4
60
CCNL Commercio
5
54
CCNL Commercio
6
40
 

Formazione integrativa pubblica in Emilia-Romagna per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
La Regione Emilia-Romagna ha reso nuovamente disponibile l'offerta formativa pubblica per l'erogazione di competenze di base e trasversali alla persone assunte con contratto di apprendistato professionalizzante.
A partire dal 2 Maggio 2018 le Aziende hanno l'obbligo di definire, in collaborazione con un Ente accreditato, un piano formativo utilizzando il catalogo regionale per l'apprendistato e procedere all'erogazione della formazione all'apprendista.
Per quello che riguarda i contenuti e la durata della formazione sulle competenze trasversali (aula) la normativa di riferimento, per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni, è riportata nella delibera n. 502 del 01/04/2019 “Offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'art. 44, comma 3 del D.Lgs 81/2015 - Approvazione del Piano di intervento 2019/2020”.
La citata delibera prevede un monte ore che per gli assunti dal 2/05/2019 in avanti riguarda tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio ed ha una durata di 40 ore da svolgere entro la prima annualità di contratto.

Fondazione Aldini Valeriani e Nuova Didactica sono a disposizione per la definizione dei piani e l'erogazione della formazione.

Il Piano formativo Individuale - P.F.I.

I contenuti della formazione professionalizzante vengono definiti dall’azienda in accordo con l’apprendista nel P.F.I. entro 30 giorni dalla data di assunzione.
La formazione effettuata deve essere oggetto di specifica attestazione.

 
 
 
 
 

Per approfondimenti:
Servizio Formazione e Scuola