E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la lista preliminare dei settori esposti al rischio di "Carbon Leakage" (rilocalizzazione delle emissioni) per il periodo 2021-2030. La forma giuridica è quella di una "Commission Notice", quindi non si tratta di una vera e propria decisione dal carattere vincolante ma di una mera nota informativa in vista della lista definitiva che sarà pubblicata tramite atto delegato entro fine anno.
La campagna informativa del Ministero Economia e Finanze è finalizzata a rendere noti, a famiglie ed imprese, i vantaggi derivanti dalle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi e dalle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate.
Per questo scopo è stato realizzato un opuscolo “Casa? Conviene! 2018” dal carattere divulgativo che offre a tutti i cittadini che siano interessati ad acquistare, affittare, ristrutturare o mettere in sicurezza un immobile, una panoramica delle agevolazioni fiscali previste dalla legge “per la casa”, incluse le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 2 del 24 aprile 2018 con la quale viene istituita la sotto categoria di iscrizione 4-bis per le imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
Pubblicati i Regolamenti (UE) 588/2018 e 589/2018 della Commissione del 18 aprile 2018 recanti modifiche all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Il Ministero dei Trasporti, in risposta ad un quesito pervenuto sul calendario dei divieti di circolazione 2018, in merito alla deroga prevista per il rientro in sede dei veicoli situati in un raggio non superiore a 50 km dalla sede dell’impresa (art.3, comma 2, lettera b del DM n. 571 del 19/12/2017), ha chiarito che il veicolo non deve necessariamente essere "vuoto".
Finora gli organi di polizia stradale hanno ritenuti che la deroga valesse soltanto per “veicolo vuoto” e che essa riguardasse esclusivamente il caso di rientro in sede, dopo l’avvenuta consegna della merce.
Il Dipartimento per i Trasporti, nel ricordare i principi alla base della deroga, cioè evitare che l’autista rimanga fermo su strada e che un mezzo pesante rimanga in circolazione, ha chiarito che non è condizione essenziale che il veicolo sia scarico, in quanto esso potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un'eventuale rottura del carico stesso ovvero per essere predisposto ad un nuovo trasporto il giorno seguente.