Con la Circolare n.12/D del 30 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all'importazione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19 ed i codici TARIC per la classificazione delle merci di cui all'articolo 124, del D.L. n.34/2020
Il Decreto Rilancio, tenendo conto dei problemi causati dall’emergenza epidemiologica COVID-19, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine “lungo” (che scade il 30 giugno 2020) concesso dal legislatore per poter effettuare l’investimento agevolato ai fini del super ammortamento 2019.
Entro il prossimo 16 giugno 2020deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020. L’acconto dovuto deve essere calcolato tenendo conto delle aliquote e delle agevolazioni stabilite dai Comuni per l’anno 2019. Secondo quanto è contenuto in una nota dell’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale dell’ANCI) del 21 maggio 2020, spetta ai singoli Comuni la decisione di una proroga dei termini di versamento della prima rata IMU 2020.
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a partire dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), con contestuale eliminazione della TASI (tributo per i servizi indivisibili), della quale era una componente, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la TARI (tassa sui rifiuti). Contemporaneamente è stata rivista la normativa che disciplina l’IMU e sono state abrogate le disposizioni riguardanti l’IMU che risultano incompatibili con la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2020, nonché quelle riguardanti l’IMU e la TASI, così come contenute nella IUC.
Riguardo all’IMU, nella maggior parte dei casi le regole per l’assoggettamento ed il calcolo dell’imposta sono rimaste sostanzialmente identiche. Vi sono, però, delle differenze delle quali è necessario tenere conto per calcolare correttamentela prima rata per l’anno 2020.
Con l’articolo 124, del “DL Rilancio” è stata disposta, per alcuni beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, fino al 31 dicembre 2020. Gli stessi beni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, saranno soggetti ad IVA con aliquota del 5%.
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