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L'Agenzia delle Entrate, con due diverse risposte, ha chiarito che per la detassazione dei premi di risultato è necessario che i criteri di misurazione degli obiettivi incrementali siano determinati con un ragionevole anticipo e che, in caso di conversione dei premi di risultato in welfare aziendale, il valore del benefit rileva nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione, per quanto riguarda il momento rilevante ai fini del rispetto del limite di 3.000 euro, mentre con riguardo al momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, in base al principio di cassa, in quanto la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.
Fatturazione elettronica, gli ultimi chiarimenti della Circolare 14/E del 17 giugno 2019
Con la risposta all’istanza di interpello n.198 del 19 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nella fase di prima applicazione i corrispettivi derivanti dalle operazioni riconducibili all’attività di commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo della trasmissione telematica, mentre continua a sussistere l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art.24 del D.P.R.n.633/1972 (registro dei corrispettivi) e quello dell’emissione della fattura, nel caso venga richiesta dal cliente.
Con effetto dall’1 luglio 2019 , gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo si riducono passando dal 3,01% al 2,68% in ragione annuale. La nuova misura è stata fissata con un provvedimento del 23 maggio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.