Il 30 novembre 2018 , per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dovute sul reddito e dell’IRAP dovuta sul valore della produzione, relativo all’anno 2018.
Per le imprese il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, invece, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
Si ricorda che la disciplina relativa ai termini e alle modalità di versamento in due rate degli acconti IRPEF ed IRES è contenuta in un apposito decreto.
Tale norma prevede espressamente che le disposizioni in materia di acconti IRPEF e IRES si applichino anche al versamento degli acconti IRAP.
In allegato, l'Area Fisco e Diritto d'Impresa, per poter versare le imposte dovute in modo corretto mette a disposizione delle imprese associate una breve trattazione.
In attesa diconoscere la sorte definitiva degli incentivi in esame nella Legge di Bilancio2019, si ricorda alle imprese che stanno pianificando investimenti darealizzare nel prossimo anno, che possono ancora usufruire del supere dell’iper ammortamento, perchè queste disposizioni agevolative, puressendo in scadenza al 31 dicembre 2018,prevedono anche, a certe condizioni, un prolungamento nel prossimo anno.
Risposta all'interpello all'Agenzia delle Entrate 2.11.2018 n. 58: l'attività di ricerca e sviluppo commissionata da soggetti esteri rientra sempre nella media
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018 ha fornito chiarimenti sull'impatrio dei soggetti individuati dall'articolo 16, del D.Lgs. n. 147/2015, con riferimento all'attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale.
Con la Risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, invece, sono stati forniti chiarimenti in merito all'attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco con successiva attribuzione, al rientro in Italia, di un nuovo ruolo aziendale.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni in merito al regime fiscale agevolato dei premi di risultato. Per beneficiare dell'imposta sostitutiva del 10%, è necessario che, nel periodo conguo considerato, si sia verificato l'incremento di uno degli obiettivi concordati nell'accordo aziendale/territoriale.