Il nuovo servizio consente ai soggetti che hanno usufruito delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull’emergenza epidemiologica di comunicare all’INAIL quelle di cui hanno beneficiato, specificando la disposizione normativa applicata e dichiarando, altresì, di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio.
L'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori dipendenti aventi diritto al riconoscimento dell'indennità di malattia durante l'emrgenza Covid-19
Le aziende dovranno valutare l’eventuale residuo ferie maturate e non godute nel 2018. Salvo diversa disposizione contrattuale, infatti, le ferie maturate nel corso di un anno andranno usufruite, dal lavoratore, nei 18 mesi successivi. In mancanza di tale utilizzo, il datore di lavoro deve versare la contribuzione dovuta su tale residuo, per poi procedere al recupero della stessa al momento del loro effettivo utilizzo. Il versamento sarà effettuato, con il modello F24 in scadenza nel mese di agosto 2020. Il tutto sarà esposto nel flusso UniEmens relativo alla mensilità di luglio mentre nel momento in cui il lavoratore usufruirà di tali ferie, si procederà a recuperare a credito il versamento già effettuato, esponendo i dati nel flusso UniEmens del mese interessato.
Componente formativa nel contratto di apprendistato professionalizzante - Specifiche sul termine congruo
La domanda di integrazione salariale in deroga può essere inviata con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga