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24/07/2026

Algeria: ulteriore proroga per la domiciliazione bancaria delle fatture e cautele operative per l'esportatore

DEVO

L’Associazione bancaria algerina ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per le banche di domiciliare le fatture che comprendono i costi di trasporto. Restano confermati gli obblighi sulla domiciliazione preventiva, i limiti ai pagamenti anticipati e i controlli finanziari sugli importatori.

Protocollo: 111457/2026

Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa, Commerciale, Direzione e gestione strategica, Export e mercati esteri
Argomenti: ESTERO, Dogane, Informazioni paese, Pagamenti internazionali assic. credito e garanzie
Filiere: AGROALIMENTARE, AUTOMOTIVE, CARTA E STAMPA, CHIMICA E FARMACEUTICA, COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE, ELETTRONICA E MECCATRONICA, HOME, MACCHINE, METALLI E MATERIALI COMPOSITI, MODA E LUSSO, PACKAGING, PLASTICA, SALUTE

A chi interessaImprese associate che esportano o intendono esportare beni in Algeria.

Facendo seguito alla precedente comunicazione di Confindustria Emilia, prot.111033/2026 informiamo le imprese associate che l’ABEF, Associazione bancaria algerina, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione concessa alle banche per domiciliare le fatture comprensive dei costi di trasporto.La proroga è contenuta nella nota ABEF n. 468/DG/2026 del 28 giugno 2026 allegata.
La domiciliazione bancaria deve essere completata prima che il fornitore estero spedisca la merce. Le banche algerine verificano che la data dei documenti di trasporto, come polizza di carico, lettera di vettura aerea o CMR, sia successiva alla data della domiciliazione bancaria. L’impresa esportatrice che spedisce prima del completamento della procedura si espone quindi al rischio di: blocco della merce in dogana; ritardi nello sdoganamento; mancato pagamento della fornitura.

Limiti ai pagamenti anticipati 
Il pagamento anticipato resta consentito soltanto nell’ambito di una lettera di credito o credito documentario. L’anticipo è generalmente limitato al 15% dell’importo complessivo della fattura. La banca algerina valuta comunque ogni operazione in modo discrezionale, tenendo conto dei rischi e della solidità delle controparti. Non risultano deroghe generalizzate che consentano pagamenti anticipati con modalità diverse o senza il controllo della banca locale.

Controlli sugli importatori
Per le importazioni di beni destinati alla rivendita diretta, definite revente en l’état, le banche devono verificare la solidità finanziaria dell’operatore algerino.In base all’Instruction n. 05-2026 del 19 maggio 2026, il valore complessivo delle operazioni non ancora regolate non deve superare il 100% dei fondi propri dell’importatore. Questo controllo può incidere sulla possibilità del cliente algerino di ottenere la domiciliazione bancaria e, di conseguenza, sui tempi di avvio della fornitura.

Considerata la rigidità dell’attuale quadro operativo, raccomandiamo alle imprese associate di:
-non avviare la produzione di beni personalizzati o realizzati su commessa prima della conferma della domiciliazione bancaria;
-non spedire la merce prima che il cliente algerino abbia completato la procedura;
-richiedere al cliente una copia formale dell’Attestation de Domiciliation Bancaire oppure il relativo numero di riferimento;
-verificare con attenzione le condizioni di pagamento e la documentazione richiesta dalla banca algerina;coordinare preventivamente cliente, banca, spedizioniere e uffici amministrativi coinvolti nell’operazione.
La prova della domiciliazione bancaria deve essere acquisita prima di assumere impegni produttivi o logistici non reversibili. Questa verifica riduce il rischio di blocchi doganali, ritardi e mancati pagamenti.