Moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile per le ritenute negli appalti per il committente in possesso del modello F24 cumulativo
L’istituto della compensazione c.d.“orizzontale” (o “esterna”) è stato introdotto nell’ordinamento fiscale italiano con art.17 del D.Lgs.n.241 del 9 luglio 1997. Prima dell’entrata in vigore di tale norma, l’ordinamento prevedeva solamente la compensazione c.d.“verticale” (o “interna”) che consentiva al contribuente di recuperare i crediti, maturati nei periodi precedenti e non chiesti a rimborso, solo con i debiti della stessa tipologia d’imposta (esempio: crediti IVA con debiti IVA). I soggetti che si possono avvalere dell’istituto della compensazione “orizzontale” sono tutti i contribuenti, titolari di partita IVA o privati, che vantano un credito risultante dalle dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, IRAP e 770) o dalle denunce periodiche contributive (esempio: UNIEMENS).
La trattazione che segue si occuperà dell’utilizzo in compensazione “verticale” e “orizzontale” del credito IVA annuale.
Con il Provvedimento del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative necessarie a dare attuazione alle novità introdotte dal cosiddetto "Decreto Crescita". In particolare, dal 2 marzo 2020, sono rese disponibili a ciascun fornitore, nel "Cassetto fiscale", le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine diconsentire agli stessi di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'imposta.
SIAE - Proroga abbonamento musica d'ambiente fino al 20 marzo 2020
Per i contribuenti (imprese e cittadini) dei Comuni che ricadono nella zona “rossa”, interessati dall’emergenza Coronavirus, sono sospesi gli adempimenti e i pagamenti dei tributi scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
La sospensione è prevista da un apposito Decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto, inoltre, stabilisce che gli adempimenti e i versamenti, oggetto di sospensione, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.