Entro il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell'acconto Iva 2019
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in forma gratuita sono operazioni fisiologiche all'attività d'impresa. Nella realtà aziendale, infatti, è prassi frequente omaggiare a clienti, fornitori, ecc., in particolare in occasione delle festività o di eventi, beni oppure offrire servizi gratuiti allo scopo di promuovere e consolidare un'immagine positiva dell'impresa. La normativa fiscale disciplina queste operazioni distinguendo fra cessione di beni e prestazioni di servizi.
Il lavoro, che si allega alla presente, intende fornire una panoramica generale sul trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette delle operazioni gratuite poste in essere dai soggetti che svolgono l'attività d'impresa.
Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS)
Si ricorda che entro il 16 dicembre 2019 i datori di lavoro, quali sostituti d'imposta, devono versare dell'acconto dell'imposta sostitutiva del TFR per l'anno 2019. L'ammontare dovuto può essere determinato utilizzando il metodo storico o previsionale. Il saldo, invece, dovrà essere versato entro il 17 febbraio 2019 ( in quanto il 16 cade di domenica). L'obbligo in esame interessa sia il TFR rimasto nella disponibilità del datore di lavoro sia quello versato dal Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS:
Alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sullo split payment