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26.07.2019

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte a tirocinanti e stagisti

L’attuale normativa prevede diversi tipi di tirocinio o stage che possono essere utilizzati dalle imprese. Si sottolinea che il tirocinio oppure lo stage non si configurano, in quanto tali, come rapporto di lavoro subordinato e non danno diritto al tirocinante o allo stagista ad alcuna retribuzione.
Tali contratti, però, possono prevedere l'erogazione, al tirocinante o allo stagista, di una somma a titolo di indennità di partecipazione oppure l’impresa ospitante può decidere di riconoscere, a sua discrezione, un rimborso spese oppure un assegno, premio o sussidio o una borsa di studio.
L’approfondimento in allegato vuole esaminare il trattamento fiscale di queste somme.




19.07.2019

Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione utilizzato nel 2° trimestre 2019

Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione utilizzato nel 2° trimestre 2019

12.07.2019

Slides del convegno: Il contratto di Consignment Stock con i Paesi Esteri - Aspetti contrattuali, fiscali, IVA e doganali

Vi comunichiamo che sono disponibili per il download, le slides utilizzate durante il convegno: Il contratto di Consignment Stock con i Paesi Esteri - Aspetti contrattuali, fiscali, IVA e doganali dell'11 luglio 2019

12.07.2019

TAX & LEGAL GLOBAL SERVICES A FARETE, 4-5 SETTEMBRE 2019

Il TAX & LEGAL GLOBAL SERVICES di Confindustria Emilia Area Centro offre due giornate di workshoped incontri individuali gratuiti con consulenti legali e fiscali italiani ed esteri il 4 e il 5 settembre 2019 presso FARETE - (BolognaFiere - Padiglione 18)

02.07.2019

Premi di risultato: periodo congruo, definizione obiettivi incrementali e conversionein welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate, con due diverse risposte, ha chiarito che per la detassazione dei premi di risultato è necessario che i criteri di misurazione degli obiettivi incrementali siano determinati con un ragionevole anticipo e che, in caso di conversione dei premi di risultato in welfare aziendale, il valore del benefit rileva nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione, per quanto riguarda il momento rilevante ai fini del rispetto del limite di 3.000 euro, mentre  con riguardo al momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, in base al principio di cassa, in quanto la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.