Cos’è la Centrale dei
Rischi?, Come avvengono le
segnalazioni? e Cosa fare in caso di
errore? sono tutte domande di cui è importante conoscere le risposte. Per
questo motivo abbiamo deciso di riunire qui le più importanti, ricordando
inoltre che per le imprese associate a
Confindustria Emilia è a disposizione un servizio gratuito di analisi della centrale dei rischi, per aiutare
a gestire in maniera corretta la propria tesoreria, migliorando il rapporto con
le banche, riducendo le asimmetrie informative e attivando un confronto
proattivo con le stesse.
La
Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, sui rapporti di credito
e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela.
Fornisce agli intermediari partecipanti un’informativa utile, anche se non
esaustiva, per la valutazione del merito
creditizio della clientela e più in generale per l’analisi e la gestione del rischio di credito.
La CR è gestita e rilasciata dalla Banca
d’Italia in base a segnalazioni mensili
raccolte dalle banche o dagli intermediari finanziari che concedono credito o
assumono rischio verso soggetti pubblici o privati che esercitano ogni tipo di
attività. La Banca d’Italia non ha
la responsabilità rispetto ai dati riportati, che possono essere modificati
esclusivamente dall’intermediario segnalante.
In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei
rischi aventi natura privata – Sistemi
di Informazione Creditizia (SIC).
La Centrale
dei Rischi non è una “black list” relativa esclusivamente ai cattivi pagatori, essa raccoglie
informazioni positive e negative a disposizione delle banche e degli
intermediari finanziari.
Sono registrati in CR i finanziamenti (mutui, prestiti,
aperture di credito ecc.) e le garanzie
(crediti di firma, fidejussioni) quando
l’importo che il cliente deve restituire supera la soglia di 30.000 euro
(questa soglia si abbassa a 250 euro quando il cliente ha gravi difficoltà nel
pagare il suo debito, ossia è in
sofferenza).
Partecipano al servizio centralizzato dei
rischi i seguenti soggetti:
● la Banca d’Italia che
gestisce il servizio
● gli intermediari
segnalanti: banche, società finanziarie, società di cartolarizzazione dei
crediti, gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), le
società di assicurazioni se erogano crediti, la cassa depositi e prestiti
● i soggetti segnalati:
persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito o garanzia con un
intermediario segnalante.
Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di
credito e/o di garanzia con i propri clienti. Le segnalazioni mostrano la
situazione di ciascun cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere
inviate entro il 25° giorno del mese successivo.
Nel corso del mese, gli intermediari
comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo: gli eventi
che hanno interessato la propria clientela, in particolare, il passaggio a sofferenza
e l’estinzione della sofferenza, la regolarizzazione dei ritardi di
pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il “rientro” degli
sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti i finanziamenti.
Le informazioni inframensili hanno una
valenza informativa limitata nel tempo (c.d. ciclo informativo) e vengono
“restituite” ai partecipanti fino alla chiusura della rilevazione mensile
relativa al mese in cui si è verificato l’evento.
La CR aggrega le segnalazioni trasmesse
mensilmente dai singoli intermediari calcolando la posizione complessiva del soggetto segnalato verso il sistema
creditizio e finanziario (posizione
globale di rischio) che in seguito viene trasmessa a ogni intermediario
come flusso di ritorno, al termine della rilevazione mensile.
Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono
inviare subito le relative rettifiche che vengono acquisite dalla CR e
comunicate a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata.
Il processo di aggiornamento è continuo.
Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati, essi sono
infatti titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa
documentazione. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le
segnalazioni ricevute.
In caso di risposta
insoddisfacente da parte dell’intermediario, il cliente può scrivere una
lettera alla banca segnalante. Dall’invio della lettera parte il conteggio dei
60 giorni per potersi rivolgere all’Arbitro
Bancario Finanziario (ricorso stragiudiziale).
Il ricorso è praticamente gratuito (20 euro) e non prevede la
necessità di assistenza legale. L’Arbitro si esprimerà in circa 30 giorni. Il
rimborso per i danni subiti può risultare al massimo pari a 200.000 euro.
È possibile inoltre
ricorrere alla magistratura per appellare le decisioni dell’Arbitro (anche la
banca può farlo), eventualmente invocando un procedimento d’urgenza ex Art. 700
cpc.
Nel momento in cui
l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza di un giudizio da
parte di un’Autorità terza rispetto alle parti (Arbitro Bancario Finanziario,
Autorità Giudiziaria, Garante Privacy…) deve segnalare alla CR lo stato del
rapporto come “CONTESTATO”.
La segnalazione di rapporto
contestato finisce nel momento in cui l’organo giudicante si esprime. Eventuali
ordini di rettifica di una posizione di rischio impartiti dall’Autorità
giudiziaria, ancorché appellabili, prevedono l’obbligo per la banca di
effettuare la nuova segnalazione senza ritardo (Banca d’Italia prevede un
termine massimo di 3 giorni lavorativi, trascorsi i quali sono previste
sanzioni per l’intermediario).
Le decisioni dell’ABF non
sono vincolanti come quelle di un giudice, ma se l’intermediario non le rispetta
il suo inadempimento è comunicato a Banca
d’Italia.
L'accesso ai dati della Centrale dei Rischi
della Banca d'Italia da parte dei
diretti interessati è gratuito.
I dati della Centrale dei
Rischi sono riservati e coperti dal segreto d'ufficio. Non possono essere né
divulgati, né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro
soggetto legittimato.
Si può accedere ai dati
della CR presentando una specifica richiesta secondo due modalità:
● utilizzando la piattaforma
“Servizi online”:
a.
identificarsi
con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) al fine di accedere a uno spazio personale
dal quale si può compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati e
consultare ed esportare le risposte,
b.
o, in alternativa, qualora
non si disponga di SPID o CNS, compilando e inviando una richiesta insieme alla
copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di
validità;
● rivolgendosi a una delle Filiali della Banca d'Italia,
per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure consegna a
mano, utilizzando un modulo scaricabile dal sito e allegando copia leggibile di
un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità.
L’Area Finanza d’Impresa di
Confindustria Emilia offre gratuitamente agli Associati il
servizio di analisi della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La conoscenza
delle proprie necessità finanziarie e la loro comunicazione è la base per
migliorare il rapporto con le banche e garantire una maggiore efficacia ed
efficienza nella gestione del proprio indebitamento.
L’analisi della Centrale
Rischi della Banca d’Italia
permette di gestire in maniera corretta la propria tesoreria analizzando:
● l’andamento delle linee commerciali
● la struttura
dell’indebitamento (per categoria di censimento)
● la gestione degli
sconfinamenti
● la concentrazione della
gestione temporale della liquidità
● la natura, la qualità e la
dinamica delle garanzie rilasciate e ottenute
Contattaci per ricevere
maggiori informazioni.