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Esenzione IVA Esportazioni intra-UE ed extra-UE 2025: i documenti indispensabili

25/06/2025

Esenzione IVA Esportazioni intra-UE ed extra-UE 2025: i documenti indispensabili

Stai cercando un aggiornamento sulle prove documentali richieste per l’esportazione di beni e l’esenzione IVA, sia verso Paesi intra-UE che extra-UE, alla luce delle principali disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane?
 
Ottimo, sei sull’articolo giusto. Per le aziende emiliane, le esportazioni rappresentano un aspetto molto importante legato alle vendite, specie alla vendita di beni, e rappresentano una fetta fondamentale del proprio fatturato.

Confindustria Emilia offre servizi gratuiti in materia di Fisco e Diritto d'impresa Nazionale e Internazionale, con aggiornamenti costanti su nuove indicazioni e supporto per tutte le imprese associate.

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1. Esenzione IVA Esportazione extra ue: prove richieste

Ai fini della non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n.633/1972, è necessario dimostrare l’effettiva uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione. Le principali prove ammesse includono:

  • Bolla doganale elettronica (DAE) con codice MRN (Movement Reference Number).
  • Ivisto: file XML che certifica l’avvenuta esportazione, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.
  • CMR o altro documento di trasporto firmato da cedente, trasportatore e cessionario.
  • Documenti doganali del Paese importatore (vidimazioni, ricevute, ecc.).

Attenzione: la sola fattura o bonifico non costituisce prova sufficiente. È sempre consigliabile stipulare accordi contrattuali con clienti, spedizionieri e corrieri per ottenere i documenti necessari.

2. Cessioni Intra-UE: pacchetto probatorio minimo

Per le cessioni intracomunitarie, di cui all’art. 41, del D.L. n.331/1993, è richiesta (ai sensi dell’art. 45-bis, del Regolamento UE n.282/2011 che ha introdotto una  presunzione relativa) una combinazione di documenti idonea a dimostrare che i beni sono stati effettivamente trasferiti nello Stato Ue di destinazione: 

  • certificazione di avvenuto trasporto rilasciata dal venditore per le cessioni franco destino (con trasporto eseguito dal cedente o da terzi per suo conto)
  • dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dall’acquirente entro dieci giorni dalla consegna, con una serie di dati identificativi della transazione, del mezzo di trasporto utilizzato e della data di arrivo dei beni, per le cessioni franco fabbrica (con trasporto eseguito dal cessionario o da terzi per suo conto, ad esempio, ex works)
  • Almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente nonché l’una dall’altra, tra quelli di seguito riportati: 
  • CMR firmato
  • Polizza di carico
  • Fattura di trasporto aereo o fattura dello spedizioniere
  • Documenti bancari o assicurativi (ad esempio, polizza assicurativa del trasporto)
  • Ricevute di un depositario nello Stato di destinazione o documenti ufficiali di una pubblica autorità (ad esempio, notaio) del Paese di destinazione che confermano l’arrivo dei beni

Nelle Note esplicative della Commissione UE viene evidenziato che, se le condizioni della presunzione non si sono verificate, rimane comunque applicabile il regime di non imponibilità purché il cedente riesca a dimostrare, con soddisfacimento delle autorità locali, che il bene è stato spedito o trasportato in altro Stato membro, in tal senso anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: il trasporto deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna per mantenere la non imponibilità ed entro lo stesso termine devono essere acquisite le prove.

Esenzione IVA Esportazioni: Raccomandazioni di Confindustria Emilia

In relazione a quanto sopra riportato, si raccomanda di:

  • Verificare sempre la disponibilità della documentazione necessaria (DAE, Ivisto e CMR, fatture, eccetera) ai fini delle non imponibilità delle operazioni.
  • Conservare la documentazione per almeno dieci anni.
  • Formare il personale addetto alla logistica e alla contabilità export.
  • Prevedere clausole contrattuali con clienti e spedizionieri per la consegna dei documenti probatori.

Per ulteriori chiarimenti o per ricevere assistenza nella predisposizione o nella verifica della documentazione, anche tramite incontri one to one volti a migliorare la compliance normativa, l’area Fisco e Diritto d’Impresa Nazionale e Internazionale rimane a disposizione.
 
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