Le aziende
che esportano in mercati extra Ue devono presentare la dichiarazione doganale
di esportazione, con cui dichiarano all’Agenzia delle Dogane la volontà di
trasferire le merci all’estero.
Questi sono,
generalmente, i passaggi che vengono fatti quando si esporta:
1. L’esportatore,
o un suo incaricato, presenta le merci presso l’ufficio doganale di
esportazione, in Italia.
2. L’ufficio
doganale in cui è stata presentata la dichiarazione effettua un controllo e, al
termine del processo di verifica, accetta la dichiarazione e attribuisce il
Movement Reference Number (M.R.N.).
3. Una
copia della dichiarazione doganale viene consegnata a chi si occupa del
trasporto fino all’ufficio doganale di uscita.
4. L’ufficio
doganale di uscita, situato al confine comunitario, verifica che non vi siano
discordanze tra quanto dichiarato e quanto trasportato, e trasmette all’ufficio
doganale di esportazione il messaggio telematico di uscita della merce, il
cosiddetto “visto uscire".
Può capitare
che le merci siano presentate direttamente all’ufficio doganale di confine per
dichiarare la volontà di esportarle, e in questo caso la procedura sopra descritta si svolge integralmente all’ufficio di uscita.
Dopo che le
merci hanno lasciato il territorio doganale comunitario, le aziende devono
verificare sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che la merce sia
effettivamente uscita dal territorio doganale al seguente link:
Notifica di
esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number) - Agenzia delle dogane e
dei Monopoli (adm.gov.it)
Se
l’esportazione non risulta chiusa in modo corretto, l'ufficio doganale che ha
accettato la dichiarazione di esportazione chiederà, in prima battuta,
all'ufficio doganale di uscita di confermare l’effettiva uscita della merce.
Se entro 10
giorni non viene ricevuta una risposta, l’ufficio si rivolge all’azienda
esportatrice e al suo dichiarante doganale, chiedendo di presentare la
documentazione alternativa che dimostri l'uscita della merce.
I documenti che permettono di provare che la merce è uscita dal territorio doganale Ue sono:
Suggeriamo
di non aspettare la richiesta da parte dell'autorità doganale ma di iniziare,
dopo massimo 90/100 giorni dal momento dell’esportazione, a preparare un
fascicolo di documenti con le prove alternative, il cosiddetto " fascicolo
alternativo”.
Una volta
raccolto il fascicolo delle prove alternative, le aziende possono aspettare la
richiesta da parte dell’ufficio doganale cui hanno presentato la dichiarazione
di esportazione, oppure presentare
l'istanza di chiusura dell'operazione.
L’istanza di
chiusura dell’operazione deve essere presentata attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà a nome del legale rappresentante, dichiarando
che:
“la merce
uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella
dichiarazione doganale di cui all’MRN xxxx
1. la
data dell’uscita (certa o presunta)
2. la
dogana di effettiva uscita, se conosciuta
3. la
conformità agli originali delle copie dei documenti presentati”
Alla
dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:
La
dichiarazione e i documenti allegati devono consentire all’ufficio doganale di
esportazione di capire che la merce oggetto della dichiarazione doganale
corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità.
La
dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in
alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento
di identità del firmatario
Si ricorda
che in caso di mancata chiusura dell’MRN potrebbero esserci ripercussioni di
natura fiscale circa l’utilizzo della non imponibilità IVA per la vendita, con
potenziali obblighi di versamento IVA e/o sanzioni a carico del venditore.
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