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Le operazioni doganali export: Guida pratica

20/12/2023

Come funzionano le operazioni doganali di export?

Primo passo: la dichiarazione doganale di esportazione

Le aziende che esportano in mercati extra Ue devono presentare la dichiarazione doganale di esportazione, con cui dichiarano all’Agenzia delle Dogane la volontà di trasferire le merci all’estero.

Questi sono, generalmente, i passaggi che vengono fatti quando si esporta: 

1. L’esportatore, o un suo incaricato, presenta le merci presso l’ufficio doganale di esportazione, in Italia.
2. L’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione effettua un controllo e, al termine del processo di verifica, accetta la dichiarazione e attribuisce il Movement Reference Number (M.R.N.).
3. Una copia della dichiarazione doganale viene consegnata a chi si occupa del trasporto fino all’ufficio doganale di uscita.
4. L’ufficio doganale di uscita, situato al confine comunitario, verifica che non vi siano discordanze tra quanto dichiarato e quanto trasportato, e trasmette all’ufficio doganale di esportazione il messaggio telematico di uscita della merce, il cosiddetto “visto uscire".

Presentazione merce all’ufficio doganale di confine

Può capitare che le merci siano presentate direttamente all’ufficio doganale di confine per dichiarare la volontà di esportarle, e in questo caso  la procedura sopra descritta si svolge integralmente all’ufficio di uscita.  

Dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale comunitario, le aziende devono verificare sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che la merce sia effettivamente uscita dal territorio doganale al seguente link: Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number) - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)  

Se l’esportazione non risulta chiusa in modo corretto, l'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione chiederà, in prima battuta, all'ufficio doganale di uscita di confermare l’effettiva uscita della merce.   

Se entro 10 giorni non viene ricevuta una risposta, l’ufficio si rivolge all’azienda esportatrice e al suo dichiarante doganale, chiedendo di presentare la documentazione alternativa che dimostri l'uscita della merce.

Fascicolo Alternativo: i documenti che permettono di dimostrare l’uscita della merce

I documenti che permettono di provare che la merce è uscita dal territorio doganale Ue sono:

  • prova di avvenuto pagamento e la fattura commerciale,
  • bolla di consegna, documento di trasporto firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea,   
  • copia della bolletta doganale di importazione in possesso del cliente, 
  • un documento trattato dall'autorità doganale di uno stato membro o di un Paese terzo in conformità delle norme e delle procedure applicabili nello stato o Paese (ad esempio il certificato di un laboratorio di un paese di destinazione).

Suggeriamo di non aspettare la richiesta da parte dell'autorità doganale ma di iniziare, dopo massimo 90/100 giorni dal momento dell’esportazione, a preparare un fascicolo di documenti con le prove alternative, il cosiddetto " fascicolo alternativo”.

Una volta raccolto il fascicolo delle prove alternative, le aziende possono aspettare la richiesta da parte dell’ufficio doganale cui hanno presentato la dichiarazione di esportazione, oppure presentare l'istanza di chiusura dell'operazione.

Operazioni doganali: l'istanza di chiusura

L’istanza di chiusura dell’operazione deve essere presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a nome del legale rappresentante, dichiarando che:
“la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN xxxx
1. la data dell’uscita (certa o presunta)
2. la dogana di effettiva uscita, se conosciuta
3. la conformità agli originali delle copie dei documenti presentati”

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia o fotocopia del documento di trasporto, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna firmata dall’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario, oppure copia o fotocopia della bolla di consegna firmata dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario,
  • copia o fotocopia del documento bancario che conferma il pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale.

La dichiarazione e i documenti allegati devono consentire all’ufficio doganale di esportazione di capire che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità.  

La dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario  

Si ricorda che in caso di mancata chiusura dell’MRN potrebbero esserci ripercussioni di natura fiscale circa l’utilizzo della non imponibilità IVA per la vendita, con potenziali obblighi di versamento IVA e/o sanzioni a carico del venditore.  

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