Anche in
assenza di rapporti commerciali con la Russia, le sanzioni colpiscono l’export
di determinati beni, imponendo obblighi contrattuali alle imprese venditrici.
Tra le
novità introdotte dal dodicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, quella
contenuta nell’articolo 12, octies è quella che comporta maggiori effetti sulle
imprese che
esportano.
Viene
infatti stabilito che a decorrere dal 20 marzo 2024, all’atto della vendita,
fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni o tecnologie,
l’esportatore sia tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi
ultimi in Russia e per un uso in Russia.
Diventa quindi obbligatorio inserire una clausola “no Russia” nei contratti commerciali inerenti l’esportazione di un elenco specifico di beni, ovvero:
Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l'esportatore deve informare immediatamente l'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.
L’obbligo
non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o
esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell'UE – ovvero Stati Uniti,
Giappone, Regno Unito,
Corea del
Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia.
Ciò in
quanto si tratta di paesi che applicano una serie di misure di controllo delle
esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE.
Inoltre,
l’obbligo non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19
dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se
anteriore.