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“No Russia”: dal 20 marzo 2024 la clausola diventa obbligatoria

13/03/2024

20 marzo parte il dodicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia

Anche in assenza di rapporti commerciali con la Russia, le sanzioni colpiscono l’export di determinati beni, imponendo obblighi contrattuali alle imprese venditrici.  

Tra le novità introdotte dal dodicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, quella contenuta nell’articolo 12, octies è quella che comporta maggiori effetti sulle imprese che esportano.  

Viene infatti stabilito che a decorrere dal 20 marzo 2024, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore sia tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia e per un uso in Russia.

Export verso quasi tutti i Paesi: diventa obbligatorio la clausola “no Russia”

Diventa quindi obbligatorio inserire una clausola “no Russia” nei contratti commerciali inerenti l’esportazione di un elenco specifico di beni, ovvero:

  • Beni elencati nell’allegato XI, ovvero prodotti del settore aeronautico;
  • Beni elencati nell’allegato XX, ovvero carboturbi e additivi per carburanti;
  • Beni elencati nell’allegato XXXV, ovvero armi da fuoco e munizioni;
  • Beni elencati nell’allegato XL, ovvero prodotti comuni ad alta priorità (riportiamo le voci doganali colpite, fermo restando che non tutti i prodotti di queste voci sono inseriti nell’Allegato: 8471, 8482, 8486, 8504, 8517, 8525, 8526, 8529, 8534, 8536, 8532, 8541, 8542, 8543, 8548, 8807, 9013, 9014, 9027, 9030).

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l'esportatore deve informare immediatamente l'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilito non appena viene a conoscenza della violazione.

Deroghe

L’obbligo non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell'UE – ovvero Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia.  

Ciò in quanto si tratta di paesi che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE.  

Inoltre, l’obbligo non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

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