Dal 23
febbraio 2022 si sono succeduti 11 pacchetti sanzionatori verso la Russia, che
hanno portato a sempre maggiori restrizioni al commercio con il Paese, e
l’ultimo – quello del 23 giugno 2023 – ha introdotto misure antielusive, con un
impatto molto ampio anche sulle imprese che non hanno mai commercializzato con
la Russia: il Regolamento 2023/1214, che introduce l’articolo 3-octies
nell’originario Regolamento 833/2014, adottato per sanzionare la Russia ai
tempi dell’annessione della Crimea, è divenuto molto noto alle imprese che
importano prodotti in ferro o acciaio.
In questo
articolo, discuteremo delle implicazioni delle sanzioni contro la Russia,
evidenziando come esse abbiano un impatto significativo non solo sulle entità
che operano direttamente con la Russia, ma anche su altri soggetti.
Il 30
settembre, il "Regolamento 2023/1214" ha messo in atto l'articolo
3-octies, che impone un divieto all'importazione in Unione Europea di una vasta
gamma di articoli in ferro o acciaio russi.
Questo
divieto si estende a prodotti provenienti dalla Russia, prodotti di origine
russa o prodotti ottenuti da materie prime di ferro o acciaio provenienti dalla
Russia.
Va notato
però che non copre l'intera gamma di prodotti in ferro o acciaio, ma è
specificamente mirato a quelli inclusi in un elenco dettagliato all'interno del
Regolamento, noto come "Allegato XVII". Tra i prodotti colpiti vi
sono fili e barre di ferro o acciaio, prodotti laminati, tubi o accessori,
serbatoi, recipienti, viti e bulloni, e persino oggetti di uso domestico, tra
altri.
Il divieto
si applica a una lista precisa di prodotti, ciascuno identificato tramite il
suo codice doganale. Questi codici doganali sono compresi nell'Allegato XVII e
spaziano dalla voce 7206 alla voce 7229, oltre a coprire l'intero capitolo 73.
Queste misure restrittive hanno un impatto significativo sul commercio di tali
articoli in ferro o acciaio nell'Unione Europea e rappresentano un passo
importante nelle sanzioni adottate nei confronti della Russia.
Nel linguaggio doganale i fili di ferro si chiamano 7217, gli accessori per tubi 7307, i serbatoi fino a 300 litri 7310: un primo problema per le imprese che lavorano con l’estero è definire i codici doganali dei loro prodotti. Anche se hanno sempre importato o esportato, diverse imprese non si sono mai interrogate fino in fondo sul corretto codice da dichiarare in dogana, fidandosi di quelli indicati dal fornitore, ma oggi questo è indispensabile.
Ad esempio, un operatore potrebbe essere in difficoltà a capire se una molla fatta a disegno debba essere classificata 7318, oppure 8431 come “parte di macchine movimento terra” perché la fa realizzare sul suo disegno per montarla su questi macchinari: determinare il corretto codice doganale è indispensabile, perché da esso discendono gli adempimenti in dogana, sia che parliamo di dazio che di restrizioni o divieti.
Esempio 1:
elementi di fissaggio (voce 7318) provenienti da un paese terzo (ad esempio
Cina, India), fabbricati con vergella (ad esempio 7221) originaria della Russia
destinata all'importazione nell'Unione. L'importazione in questo esempio
sarebbe vietata poiché entrambi i codici NC 7318 e 7221 sono inclusi
nell'allegato XVII e la vergella è originaria della Russia, a meno che non sia
coperta da un'eccezione o deroga specifica.
Esempio 2:
un prodotto di origine russa che non è una merce elencata nell'allegato XVII
quando lascia la Russia viene poi trasformato in un paese terzo, in modo tale
che il prodotto diventi una merce elencata nell'allegato XVII. L'importazione
di questo prodotto nell'Unione non è vietata, perché il prodotto che ora entra
nell'Unione contiene fattori produttivi di origine russa che non figurano
nell'allegato XVII. Ad esempio, parte della ghisa (HS 7201) o dei rottami di
acciaio (HS 7204) lasciano la Russia ed entrano nel Paese X. Qui vengono
trasformati in bramme (HS 7207), prima di essere importati nell'Unione.
L'importazione in questo esempio non sarebbe vietata.
Esempio 3: un prodotto di origine russa che è un bene elencato nell'allegato XVII quando lascia la Russia viene utilizzato come componente in un paese terzo, in modo tale che il prodotto finale diventi quindi un bene non elencato nell'allegato XVII. L'importazione di questo prodotto nell'Unione non è vietata, perché il prodotto che ora entra nell'Unione non è elencato nell'allegato XVII.
Questi
esempi sono tratti dalle FAQs della Commissione europea.
Verificare l'accuratezza dell'assegnazione del codice doganale ai prodotti per determinare l'applicabilità del divieto di importazione da o con origine russa.
Dopo avere trovato il corretto codice doganale l’azienda può trovarsi nella situazione in cui:
a. il prodotto non è compreso tra quelli vietati, quindi non deve chiedere nulla al fornitore
b. è compreso tra quelli vietati, quindi avrà bisogno dell’aiuto del fornitore
Accertarsi che il prodotto che si vuole importare non sia vietato. Se lo si importa da un fabbricante turco, questo deve dichiarare che lo ha fabbricato in Turchia, e non ha utilizzato ferro o acciaio russi.
La Commissione europea e le autorità doganali dei vari Paesi hanno fornito indicazioni agli operatori su quali prove devono essere presentate alle dogane per poter importare la merce: in assenza di queste prove la merce non può entrare nel territorio dell’Unione, viene confiscata e il legale rappresentante dell’azienda ne risponde penalmente.
Tra queste prove viene spesso citato il Mill Test Certificate, un documento che generalmente contiene il numero della colata da cui deriva il metallo, e che va sempre completato con il codice doganale e l’origine del metallo per essere compliant con le richieste della Commissione; se poi l’oggetto in metallo ha subito delle lavorazioni (laminazione, rivestimento, fresatura, saldatura, ecc.) occorre conoscere anche in quali paesi sono state eseguite.
Ma oltre al Mill Test Certificate, si possono esibire dichiarazioni, fatture, documenti di consegna, corrispondenza commerciale, e tutto quello utile a dimostrare che il prodotto che si vuole importare non è di origine russa e nemmeno lo sono i suoi fattori produttivi.
In tale contesto, in cui le aziende si trovano a navigare in acque incerte, l'obiettivo diventa trovare il modo migliore per gestire le importazioni senza incorrere in sanzioni.
Ma qui sorge un'importante considerazione: non esiste un modulo standard da proporre al fornitore. E la ragione è semplice: ogni situazione è unica, e le richieste da rivolgere dipendono da vari fattori, tra cui il tipo di prodotto, il processo produttivo e il fornitore coinvolto.
L’unica soluzione è avere una conoscenza approfondita della supply chain, disporre di contratti di acquisto ben strutturati e avere solidi rapporti con i fornitori. Questi elementi sono fondamentali per la raccolta delle informazioni necessarie e la pianificazione accurata delle importazioni.
Inoltre, è importante notare che, sebbene i fornitori possano avere in magazzino materiali come acciaio e ferro provenienti dalla Russia, devono garantire l'utilizzo di materiale diverso come fattore produttivo per i prodotti destinati all'Unione Europea.
Sappiamo bene che tutto questo richiede una gestione oculata e un adattamento agile alle sfide che le sanzioni pongono sul tavolo delle imprese.
Per questo il team dell’area Internazionalizzazione di Confindustria Emilia può supportare le imprese per:
L'articolo 3-octies impone un divieto all'importazione in Unione Europea di una vasta gamma di articoli in ferro o acciaio russi.