Le aziende associate a Confindustria Emilia Area Centro possono usufruire gratuitamente del servizio volto al recupero di quanto erogato a titolo di retribuzione e oneri contributivi al dipendente che risulti assente dal lavoro per malattia o infortunio nel caso in cui l’evento sia attribuibile a responsabilità di terzi.
TEMPI – I
tempi di definizione delle controversie variano approssimativamente tra i due
mesi e i dieci mesi, salvo fattispecie particolari. Tuttavia, nella maggior
parte dei casi si riesce ad ottenere il risarcimento del danno in tempi
“sufficientemente rapidi” (dai 2 ai 6 mesi) e senza necessità di adire
l’autorità giudiziaria.
RISARCIMENTO
– Nel 95% dei casi – con l'eccezione, ad esempio, dei casi in cui è emersa la
responsabilità esclusiva del dipendente nel causare il sinistro – il
risarcimento può essere ottenuto in via stragiudiziale senza alcun costo, dato
che le relative spese vengono poste a carico del responsabile o della compagnia
di assicurazione che provvede al risarcimento, in base alle disposizioni.
TIPOLOGIA
DEI DANNI – La tipologia di danni risarcibili può dipendere da cause anche
diverse dal tipico incidente stradale, e in particolare da infortuni causati da
responsabilità altrui, quali quelli conseguenti a lesioni subite per cadute o
urti dovuti a insidie presenti in vari ambiti (percorsi pedonali, esercizi
commerciali, luoghi pubblici o privati ecc.) e comunque in ogni caso in cui lo
stato di inabilità lavorativa temporanea del dipendente sia riconducibile a
comprovabile responsabilità di terzi.
Ad esempio:
incidenti per colpa altrui su piste da sci, errori commessi in ambito sanitario
a causa dei quali si prolunghi il periodo di uno stato di inabilità, lesioni
subite a causa di strumenti o macchinari difettosi usati durante il lavoro –
naturalmente quando non sia configurabile responsabilità o corresponsabilità
del datore di lavoro – o in ambiente domestico, o per svago, malattia contratta
a causa di alimenti nocivi, sempre per comprovabile responsabilità altrui ecc.
TERMINI DI
PRESCRIZIONE – ll diritto al risarcimento si prescrive, ai sensi dell'art. 2947
n. 2 del codice civile, in due anni decorrenti dalla data del sinistro
stradale, data che spesso coincide con l'inizio dell'assenza dal lavoro del
dipendente. Solo in alcuni casi,
da esaminare nei particolari, si applica il termine di prescrizione più lungo
di cui all'art. 2947 n. 3 c.c.
ll diritto
al risarcimento negli altri casi, diversi da incidente stradale, si prescrive
normalmente in cinque anni. Pertanto, la richiesta di risarcimento deve
pervenire alla controparte entro tali termini.
Se hai
ulteriori dubbi, contatta il team dell’Area Relazioni Industriali e Lavoro:
avrai a tua disposizione e gratuitamente tutto il supporto
organizzativo/operativo necessario.