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Recupero Retribuzioni e Oneri Contributivi: quando l'Assenza per Malattia o Infortunio è Responsabilità di Terzi

15/11/2023

Servizio gratuito di Confindustria Emilia per il recupero retribuzione e oneri contributivi al dipendente assente dal lavoro per malattia o infortunio nel caso in cui l’evento sia attribuibile a responsabilità di terzi

Le aziende associate a Confindustria Emilia Area Centro possono usufruire gratuitamente del servizio volto al recupero di quanto erogato a titolo di retribuzione e oneri contributivi al dipendente che risulti assente dal lavoro per malattia o infortunio nel caso in cui l’evento sia attribuibile a responsabilità di terzi.

Come si recuperano le retribuzioni e gli oneri contributivi erogati al dipendente che risulta assente dal lavoro per malattia o infortunio, quando l'evento è causato da responsabilità di terzi?

TEMPI – I tempi di definizione delle controversie variano approssimativamente tra i due mesi e i dieci mesi, salvo fattispecie particolari. Tuttavia, nella maggior parte dei casi si riesce ad ottenere il risarcimento del danno in tempi “sufficientemente rapidi” (dai 2 ai 6 mesi) e senza necessità di adire l’autorità giudiziaria.  

RISARCIMENTO – Nel 95% dei casi – con l'eccezione, ad esempio, dei casi in cui è emersa la responsabilità esclusiva del dipendente nel causare il sinistro – il risarcimento può essere ottenuto in via stragiudiziale senza alcun costo, dato che le relative spese vengono poste a carico del responsabile o della compagnia di assicurazione che provvede al risarcimento, in base alle disposizioni.  

TIPOLOGIA DEI DANNI – La tipologia di danni risarcibili può dipendere da cause anche diverse dal tipico incidente stradale, e in particolare da infortuni causati da responsabilità altrui, quali quelli conseguenti a lesioni subite per cadute o urti dovuti a insidie presenti in vari ambiti (percorsi pedonali, esercizi commerciali, luoghi pubblici o privati ecc.) e comunque in ogni caso in cui lo stato di inabilità lavorativa temporanea del dipendente sia riconducibile a comprovabile responsabilità di terzi.  

Ad esempio: incidenti per colpa altrui su piste da sci, errori commessi in ambito sanitario a causa dei quali si prolunghi il periodo di uno stato di inabilità, lesioni subite a causa di strumenti o macchinari difettosi usati durante il lavoro – naturalmente quando non sia configurabile responsabilità o corresponsabilità del datore di lavoro – o in ambiente domestico, o per svago, malattia contratta a causa di alimenti nocivi, sempre per comprovabile responsabilità altrui ecc.  

TERMINI DI PRESCRIZIONE – ll diritto al risarcimento si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 n. 2 del codice civile, in due anni decorrenti dalla data del sinistro stradale, data che spesso coincide con l'inizio dell'assenza dal lavoro del dipendente. Solo in alcuni casi, da esaminare nei particolari, si applica il termine di prescrizione più lungo di cui all'art. 2947 n. 3 c.c.   

ll diritto al risarcimento negli altri casi, diversi da incidente stradale, si prescrive normalmente in cinque anni. Pertanto, la richiesta di risarcimento deve pervenire alla controparte entro tali termini.  

Se hai ulteriori dubbi, contatta il team dell’Area Relazioni Industriali e Lavoro: avrai a tua disposizione e gratuitamente tutto il supporto organizzativo/operativo necessario.

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