Il 12 settembre 2025 sarà applicabile sul territorio europeo il Reg. UE 2023/2854 – cd. Data Act che ha l’obiettivo di definire un quadro uniforme di regole che consenta agli utenti di prodotti connessi alla rete o di servizi correlati di accedere, usufruire e condividere i dati che hanno contribuito a generare, utilizzando tali prodotti o servizi.
Attraverso i propri componenti o sistemi operativi, i prodotti connessi alla rete e i servizi correlati “ottengono, generano e raccolgono” dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o all’ambiente nel quale vengono utilizzati e, tramite comunicazione elettronica o connessione fisica o reti di comunicazione in prossimità (NFC), ne condividono i contenuti con i fabbricanti del bene o con i prestatori del servizio correlato.
Il Data Act mira a garantire una maggiore equità nella distribuzione del valore generato dai dati tra gli attori dell’ambiente digitale, stimolare un mercato dei dati maggiormente competitivo e ampliare le opportunità per l’innovazione di prodotto o di processo basata sui dati acquisiti aftermarket.
Creare equità nell'economia dei dati significa consentire agli utenti di trarre valore dai dati che cogenerano utilizzando i prodotti connessi di cui sono proprietari, che hanno noleggiato o che utilizzano per effetto di un contratto di leasing.
Il proprietario di un’auto connessa, ad esempio, sarà in grado di richiedere al fabbricante di condividere determinati dati generati dall’uso del proprio veicolo a un servizio di riparazione scelto dal proprietario e non collegato al fabbricante.
Il provvedimento tutela gli utenti facilitando l'accesso ai dati generati dall'utilizzo di dispositivi, oggetti e macchinari connessi dell'Internet of things (IoT) e, una volta ottenuto l'accesso, l'utente può utilizzare i dati ricevuti oppure può condividerli con terzi, inclusi i fornitori di servizi di intermediazione dei dati, anche per finalità commerciali.
La proliferazione di prodotti connessi a internet ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori e per le imprese. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori che aumentano la competitività e l’innovazione del prodotto.
Il provvedimento definisce il prodotto connesso un "bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o all'ambiente nel quale viene utilizzato e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite una connessione elettronica, fisica o l’accesso diretto su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’utente".
Sono i dati generati durante il funzionamento del dispositivo, come informazioni sul consumo energetico o metriche operative. Devono essere resi accessibili agli utenti e ai fornitori terzi per scopi quali, ad esempio, la manutenzione e l'assistenza.
Il servizio correlato, invece, è costituito da "un servizio digitale [...] anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni" ovvero che è stato "successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso”.
Tali servizi riguardano, ad esempio, le interazioni degli utenti con il prodotto attraverso servizi esterni, come app o software che ne migliorano l'esperienza d'uso.
I dati generati dall’uso di un prodotto connesso o di un servizio correlato, costituiscono un input importante per i servizi post-vendita; si pensi, ad esempio, ai dati generati automaticamente da sensori o da applicazioni, che indicano lo stato dell’hardware o i malfunzionamenti sia in caso di prodotto o servizio in funzione, in stand-by ma anche in caso di dispositivo spento (in quanto lo stato di un prodotto connesso o dei suoi componenti potrebbe variare sensibilmente es. la durata delle batterie).
Sono identificate delle specifiche misure di bilanciamento del potere negoziale sui dati generati da prodotti connessi o servizi correlati. L’obiettivo del provvedimento è di riequilibrare la posizione contrattuale negli accordi di condivisione dei dati tra imprese o tra imprese e utenti, anche individuando clausole contrattuali abusive che si discostino dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ed utilizzo dei dati.
Il Data Act stabilisce specifici obblighi per i titolari, gli utenti e i terzi che ricevono richiesta di condivisione dei dati su richiesta dell'utente.
In particolare, il titolare dei dati "ha il diritto o l’obbligo […] di utilizzare e mettere a disposizione dati compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato". Tale figura deve consentire:
Il Data Act include disposizioni per proteggere i segreti commerciali che sono conservati dal titolare e comunicati all'utente solo a condizione che prima della comunicazione siano adottate tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare, rispetto a terzi.
Il titolare individua i dati protetti, quali ad esempio segreti commerciali, e concorda con l’utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.
Il Data Act rappresenta una svolta importante nella gestione dei dati in Europa. Se implementato correttamente, potrà non solo promuovere un mercato dei dati più equo e competitivo, ma anche stimolare l'innovazione e garantire un controllo maggiore sui dati da parte degli utenti. Tuttavia, sarà fondamentale affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla tutela del dato personale per massimizzare i benefici attesi.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Giona Compagnoni dell'Area Ambiente, Sicurezza, Energia e Territorio di Confindustria Emilia.