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Smarrimento di polizza di carico - bill of lading: che fare?

16/03/2022

Cosa succede se, durante una spedizione marittima di prodotti dall’Italia all’estero, l’azienda esportatrice perde i documenti relativi alla polizza di carico?

L’Area internazionalizzazione di Confindustria Emilia vuole condividere un recente caso affrontato con un’azienda ceramica, che voleva esportare un container di piastrelle a un cliente egiziano.

L’operazione si inseriva in un flusso costante e ripetitivo di export verso l’Egitto, per il quale l’impresa aveva sempre effettuato tutti gli adempimenti connessi all’utilizzo della piattaforma Cargo X, spedito con trasporto marittimo resa CIF (Incoterms 2020) dal porto di Ravenna al porto di Alessandria, e incassato a mezzo incasso documentario (CAD Cash against documents).

Dopo che la merce era stata caricata sulla nave, lo spedizioniere inviava all’azienda una busta con i tre originali e le copie della polizza di carico (Bill of Lading B/L) e l’Eur 1 attraverso un corriere espresso, e al ricevimento dei documenti l’azienda li consegnava alla propria banca per la spedizione alla banca dell’importatore, che li consegnava dopo avere ricevuto il pagamento della merce. Con il possesso delle Bill of lading l’importatore poteva ritirare la merce e sdoganarla.

La procedura era ormai consolidata, ma la busta con i documenti, che doveva andare da Ravenna a Sassuolo, una volta non è arrivata.

Il corriere espresso dichiarava di avere smarrito il plico, ma senza le Bill of Lading l’importatore non potrà mai ritirare la merce, si chiede quindi al vettore marittimo di riemettere le Bill of lading. La compagnia di navigazione, turca, accetta di riemettere le polizze di carico solo a fronte di una denuncia di smarrimento e di una fidejussione bancaria a prima richiesta, secondo un testo da essa predisposto.

La B/L era nominativa, intestata all’importatore, ed il rischio che si potesse presentare un soggetto diverso dall’intestatario chiedendo la consegna della merce era veramente limitato, ma una minima percentuale di rischio sussisteva, e in questi casi le compagnie di navigazione si tutelano sempre al massimo.

Prima difficoltà: il corriere espresso si rifiuta di fare denuncia di smarrimento alle autorità (è sempre così, sarebbe come ammettere la colpa grave!). Per fortuna l’azienda italiana risultava come destinataria della spedizione, come destinataria era legittimata a fare la denuncia. Se si fosse persa la busta indirizzata all’azienda estera oppure alla banca l’azienda non avrebbe avuto titolo.

Fatta la denuncia serviva la fidejussione della banca: la fidejussione per mancanza di polizza copre generalmente dal 150 al 200% del valore della merce, e su questo non c’erano problemi; la durata richiesta era di 24 mesi, la banca ha proposto 18 mesi, e anche su questo hanno trovato accordo. Per quanto riguarda la legge applicabile la compagnia di navigazione turca chiedeva la legge turca, e foro competente Izmir, mentre la banca italiana proponeva il richiamo alla pubblicazione 758 della Camera di Commercio Internazionale, e conseguentemente la legge italiana.

Da un primo passaggio con l’ufficio italiano della compagnia di navigazione sembrava che il testo proposto dalla banca fosse completamente accettabile; quindi, l’azienda ha dato il via libera, ma quando la fidejussione è arrivata all’ufficio legale della compagnia, in Turchia, non è stata accettata.

Nel frattempo, la nave stava per arrivare al porto egiziano. La situazione era arrivata ad una totale impasse, e non si sarebbe risolta se il corriere espresso non avesse “miracolosamente” ritrovato il plico dei documenti nei propri magazzini di Bolzano.

L’azienda ha quindi ricevuto tutti i documenti e li ha inviati all’importatore per importare la merce con pochi giorni di ritardo: le spese di sosta in dogana a destino sono state a carico dell’esportatore, perché non ha consegnato i documenti necessari, ma visto come poteva andare, possiamo dire che l’operazione si è conclusa bene. L’azienda era smarrita di fronte alla situazione e per ogni attività ha chiesto conferma all’area internazionalizzazione, che quanto le venisse chiesto di fare fosse la strada corretta per risolvere la situazione nei tempi più veloci possibili. Durante la consulenza sono stati dati consigli per la gestione di casi simili che si dovessero ripresentare.

COSA HA IMPARATO L’AZIENDA?
· Mai far viaggiare i tre originali della Bill of Lading nello stesso plico: visto che il pagamento non era a mezzo lettera di credito, che di solito prevede la consegna del full set delle B/L, ne sarebbe bastato uno per poter sdoganare la merce all’importazione; quindi, se i tre originali fossero stati in diverse buste, la probabilità che si perdessero tutte era praticamente zero.
· Quando si chiede l’emissione di una fidejussione per mancanza di polizza di carico è difficile, se non impossibile, che la banca italiana accetti di sottoporsi alla legge e al foro competente di un Paese estero: l’azienda poteva cercare di fare emettere la fidejussione da una banca turca, in collaborazione con la banca italiana come garante dell’esportatore. In alternativa alla fidejussione bancaria l’azienda poteva proporre alla compagnia di navigazione una propria lettera di manleva assistita da copertura assicurativa (Generali, Lloyd’s, ecc.) a beneficio della compagnia di navigazione
· Quando non è necessario che le polizze di carico siano titoli rappresentativi della merce si può richiedere l’emissione di una Sea Way Bill, che è titolo di legittimazione alla consegna delle merci, è un documento che può essere digitale e viaggiare online.  

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