Tutte le aziende che esportano, o che si trovano nella filiera produttiva di imprese esportatrici, devono affrontare il tema dell’origine preferenziale dei prodotti e, in particolare, devono occuparsi della dichiarazione del fornitore.
Come si può ben intuire, la dichiarazione del fornitore viene rilasciata su richiesta dei clienti/esportatori per attestare l’origine preferenziale dei prodotti venduti.
È dunque un documento indispensabile al fine di usufruire dei benefici previsti dagli accordi di libero scambio conclusi dalla UE con Paesi Terzi. Per questo prima di firmare è fondamentale controllare se i prodotti rispettano effettivamente le regole previste dal o dai paesi di destinazione della merce.
Partiamo dall’inizio. Per
prima cosa la dichiarazione del
fornitore deve rispettare i modelli previsti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015 e può essere riferita:
a una singola fornitura
a un periodo di “lungo termine”, quando la
fornitura riguarda spedizioni ripetute
Nella dichiarazione è necessario indicare in modo chiaro,
possibilmente come riportato in fattura, la descrizione dei prodotti “coperti”
dalla dichiarazione, se i prodotti sono tanti è possibile fare riferimento ad
un elenco che dovrà essere allegato alla dichiarazione. Se si riceve la
dichiarazione da un fornitore italiano o unionale l’origine preferenziale dei
prodotti sarà Unione Europea e non Italia, Germania o altri.
Nella
dichiarazione dovranno essere indicati
solo i Paesi verso i quali si rispettano le regole di origine, da qui
l’importanza di conoscere la classificazione
doganale dei propri prodotti.
Le
regole di origine preferenziale,
infatti, variano al variare della voce doganale e del paese di destinazione.
Per
sapere quali paesi è possibile indicare, il fornitore dovrà analizzare il processo di produzione del
prodotto, prendendo in considerazione i singoli componenti della distinta
base, la loro origine e le regole contenute negli accordi di libero scambio.
Ad
esempio, un componente in plastica classificato alla voce 3926 potrebbe essere di origine preferenziale comunitaria
negli scambi con il Canada, perché rispetta la regola contenuta nell’accordo con il Canada, ma non negli
scambi verso la Svizzera, perché la regola contenuta nell’accordo con la
Svizzera stabilisce requisiti diversi.
L'accordo tra UE e Giappone prevede di indicare il criterio in base al quale si dichiara l'origine preferenziale dei prodotti:
D - in caso di applicazione del cumulo;
E - in caso venga applicata la regola di tolleranza.
Indica il criterio o più criteri: se si inserisce il Giappone tra i paesi verso cui si rispettano le regole è preferibile indicare il criterio seguito e, nel caso in cui i prodotti rispettino più criteri, sarà necessario elencarli tutti.
CUMULO APPLICATO O NON APPLICATO
Nella
dichiarazione è richiesto di precisare se le regole contenute negli accordi
sono rispettate perché le lavorazioni sono state eseguite esclusivamente sul
territorio dell’Unione Europea, e in questo caso si specifica il cumulo non applicato. Se alcune lavorazioni o le
materie prime, grazie alle quali è possibile rispettare la regola, sono state
eseguite in paesi – che hanno accordi di libero scambio con l'UE –, sarà necessario indicare il cumulo applicato
con il paese o l’elenco dei paesi in cui sono state fatte le lavorazioni. È
possibile applicare il cumulo solo verso i paesi che hanno regole uguali.
VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE
Nella dichiarazione
di lungo termine del fornitore è obbligatorio riportare le date di inizio e
fine validità della stessa. La dichiarazione potrà essere valida al massimo
fino a due anni, ed è ovviamente è possibile indicare una validità inferiore. Inoltre
la validità può essere retroattiva fino ad un anno rispetto alla data di firma,
oppure fatta decorrere dopo 6 mesi dalla
data della firma.
Infine,
la dichiarazione dovrà essere fatta su carta intestata dell’azienda e firmata
dal legale rappresentante o da persona autorizzata a firmare.
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