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La dichiarazione del fornitore: cosa indicare e le regole per il Giappone

24/05/2023

Come si compila una dichiarazione del fornitore e le regole per il Giappone

Tutte le aziende che esportano, o che si trovano nella filiera produttiva di imprese esportatrici, devono affrontare il tema dell’origine preferenziale dei prodotti e, in particolare, devono occuparsi della dichiarazione del fornitore. 

Come si può ben intuire, la dichiarazione del fornitore viene rilasciata su richiesta dei clienti/esportatori per attestare l’origine preferenziale dei prodotti venduti. 

È dunque un documento indispensabile al fine di usufruire dei benefici previsti dagli accordi di libero scambio conclusi dalla UE con Paesi Terzi. Per questo prima di firmare è fondamentale controllare se i prodotti rispettano effettivamente le regole previste dal o dai paesi di destinazione della merce. 

La dichiarazione del fornitore: cosa indicare e a cosa fare attenzione

Partiamo dall’inizio. Per prima cosa la dichiarazione del fornitore deve rispettare i modelli previsti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015 e può essere riferita: a una singola fornitura a un periodo di “lungo termine”, quando la fornitura riguarda spedizioni ripetute

Nella dichiarazione è necessario indicare in modo chiaro, possibilmente come riportato in fattura, la descrizione dei prodotti “coperti” dalla dichiarazione, se i prodotti sono tanti è possibile fare riferimento ad un elenco che dovrà essere allegato alla dichiarazione. Se si riceve la dichiarazione da un fornitore italiano o unionale l’origine preferenziale dei prodotti sarà Unione Europea e non Italia, Germania o altri.

Nella dichiarazione dovranno essere indicati solo i Paesi verso i quali si rispettano le regole di origine, da qui l’importanza di conoscere la classificazione doganale dei propri prodotti.

Le regole di origine preferenziale, infatti, variano al variare della voce doganale e del paese di destinazione.

Per sapere quali paesi è possibile indicare, il fornitore dovrà analizzare il processo di produzione del prodotto, prendendo in considerazione i singoli componenti della distinta base, la loro origine e le regole contenute negli accordi di libero scambio.

Ad esempio, un componente in plastica classificato alla voce 3926 potrebbe essere di origine preferenziale comunitaria negli scambi con il Canada, perché rispetta la regola contenuta nell’accordo con il Canada, ma non negli scambi verso la Svizzera, perché la regola contenuta nell’accordo con la Svizzera stabilisce requisiti diversi.

Giappone e i criteri da indicare

L'accordo tra UE e Giappone prevede di indicare il criterio in base al quale si dichiara l'origine preferenziale dei prodotti:

  • A - prodotto interamente ottenuto, ad esempio la mela del trentino;
  • B - prodotto fabbricato esclusivamente a partire da materiali originari comunitari, ad esempio il succo di mela;
  • C - prodotto fabbricato a partire da materiali europei e non con la seguente specifica:
  • 1. se la regola è cambio di voce doganale;
  • 2. se la regola è relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore  regionale minimo;
  • 3. se la regola si riferisce a uno specifico processo di produzione (ad esempio la confezione completa del prodotto per i capitoli del tessile abbigliamento);
  • 4. in caso di applicazione delle disposizioni relative ad alcuni veicoli e loro parti.

D - in caso di applicazione del cumulo;
E - in caso venga applicata la regola di tolleranza. 

Indica il criterio o più criteri: se si inserisce il Giappone tra i paesi verso cui si rispettano le regole è preferibile indicare il criterio seguito e, nel caso in cui i prodotti rispettino più criteri, sarà necessario elencarli tutti.

CUMULO APPLICATO O NON APPLICATO

Nella dichiarazione è richiesto di precisare se le regole contenute negli accordi sono rispettate perché le lavorazioni sono state eseguite esclusivamente sul territorio dell’Unione Europea, e in questo caso si specifica il cumulo non applicato. Se alcune lavorazioni o le materie prime, grazie alle quali è possibile rispettare la regola, sono state eseguite in paesi – che hanno accordi di libero scambio con l'UE –, sarà necessario indicare il cumulo applicato con il paese o l’elenco dei paesi in cui sono state fatte le lavorazioni. È possibile applicare il cumulo solo verso i paesi che hanno regole uguali.

VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione di lungo termine del fornitore è obbligatorio riportare le date di inizio e fine validità della stessa. La dichiarazione potrà essere valida al massimo fino a due anni, ed è ovviamente è possibile indicare una validità inferiore. Inoltre la validità può essere retroattiva fino ad un anno rispetto alla data di firma, oppure fatta decorrere dopo 6 mesi dalla data della firma. Infine, la dichiarazione dovrà essere fatta su carta intestata dell’azienda e firmata dal legale rappresentante o da persona autorizzata a firmare.

Se hai ancora dei dubbi, puoi contattare la nostra Area Internazionalizzazione. Il nostro team potrà darti supporto nella:

  • classificazione doganale dei prodotti
  • ricerca delle regole negli accordi di libero scambio
  • analisi delle dichiarazioni del fornitore

Su questo argomento abbiamo anche preparato un videotutorial sull’Origine preferenziale delle merci sulla nostra piattaforma Study in Action, registrati per guardarlo gratuitamente! 

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