Il Comitato Nazionale ETS, tenuto conto della particolare gravità della situazione, delle implicazioni operative delle misure urgenti volte al contenimento del contagio, anche in termini di difficoltà per gli operatori di garantire il rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 per la comunicazione delle emissioni ha posticipato il termine al 13 aprile 2020.
L’Italia ha firmato il 24 marzo 2020 gli accordi multilaterali M324 e M325 con i quali vengono stabilite in ambito internazionale, tra i soli Paesi che li hanno sottoscritti, deroghe alla validità delle revisioni dei veicoli e del patentino ADR.
L'accordo prevede per tutti gli iscritti una diaria giornaliera da ricovero da 40 euro per Covid-19, fino a un massimo di 50 giorni
Per effetto dell'emergenza sanitaria connessa al Coronavirus Covid-19, la scadenza per la presentazione delle osservazioni al PUG di Bologna (si veda precedente news n. 91764) è stata posticipata al 15 giugno.
Fino alle ore 13.00 di lunedì 15 giugno 2020, dunque, tutti i cittadini hanno la possibilità di presentare al Comune le proprie osservazioni alla proposta di Piano Urbanistico Generale
Le Camere di Commercio possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato tre Ordinanze Commissariali che regolamentano le pratiche MUDE, SFINGE e “BANDO INAIL” particolarmente importanti per le imprese committenti beneficiarie dei contributi e per le imprese edili coinvolte nelle attività di ripristino danni e miglioramento sismico di abitazioni e attività produttive (danneggiate e non danneggiate).
Disponibile anche in lingua inglese la dichiarazione di cui alla nostra comunicazione 91941. Ricordiamo che trattasi di un'attestazione non obbligatoria, con cui il cliente estero, in relazione alla filiera in cui opera, dichiara che l'attività del fornitore, il cui codice ATECO non è contemplato nell'allegato 1, è tuttavia funzionale alla continuità della sua attività produttiva. Il fornitore italiano potrà allegare l'attestazione a supporto della sua comunicazione diretta alla Prefettura.
Per facilitare le aziende fornitrici di un'impresa che prosegue l'attività produttiva, in quanto inquadrata in un codice ATECO menzionato nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, abbiamo predisposto un modello di attestazione, non obbligatoria, con cui il committente dichiara che l'attività del fornitore, il cui codice ATECO non è contemplato nell'allegato 1, è tuttavia funzionale alla continuità della sua attività produttiva.
Il fornitore potrà allegare l'attestazione alla sua comunicazione diretta alla Prefettura.