Il 12 febbraio scorso la Banca Centrale egiziana ha diffuso una circolare che sancisce l'obbligatorietà di totale copertura delle spedizioni verso il paese con Lettera di Credito a partire dal 1° marzo prossimo. Viene fatta eccezione per le spedizioni effettuate, in parte, prima del 12 febbraio 2022, e per aziende che hanno una filiale in Egitto.
Le banche, dunque, non potranno più accettare fatture, certificati d’origine e bill of lading.
Si è in attesa di ricevere dalle nostra istituzioni in Egitto informazioni più precise, oltre al testo ufficiale diramato al sistema bancario egiziano, che condivideremo appena possibile.
Si informa che, in base a quanto disposto dall’art. 9 comma 4 del Bando Digital Export – anno 2022, ovvero che “Al raggiungimento del doppio dalle disponibilità della dotazione finanziaria del Bando, Unioncamere Emilia-Romagna provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse chiudendo anticipatamente lo sportello pubblicando la notizia sul sito www.ucer.camcom.it”, questa mattina Unioncamere Emilia-Romagna ha chiuso anticipatamente lo sportello telematico per l’invio delle domande di contributo.
Sono disponibili per il download le slides illustrate durante il webinar "Modifiche nella normativa per la spedizione di prodotti oggetto di certificazione EAC e GOST-R verso Russia e Paesi dell'Unione Euroasiatica" del 16 febbraio 2022
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale web i primi chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito al nuovo regime IVA agevolato OSS-IOSS per le vendite a distanza intracomunitarie.
Brevi cenni sulla clausola di riserva di proprietà in generale e nell'ordinamento tedesco
Indagine flash su scelte di localizzazione e approvvigionamento a consuntivo e in prospettiva nel'attuale contesto internazionale. RECALL
Dal 1 febbraio 2022 è obbligatorio allegare copia conforme dei certificati o dichiarazioni EAC e Gost-R quando si spediscono prodotti oggetto di queste certificazioni verso Russia, Kazakistan, Armenia, Bielorussia e Kirghizistan. Possibilità di incontrare gli esperti di certificazione EAC e Gost-R la mattina del 17 febbraio 2022
Nel Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 (art.3) è disposto che coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, possono accedere ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia (come ad esempio il vaccino Sputnik), sempre previa effettuazione di un tampone.